Il costo della manodopera “costituisce una componente essenziale dell’offerta economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio”.
La stazione appaltante “può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente, nell’ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera”.
Lo ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione nella delibera n. 417 del 2 maggio 2018, avente ad oggetto una istanza congiunta di parere di precontenzioso, ex art. 211, comma 1, del nuovo Codice dei contratti (d.lgs.50/2016) presentata da Roma Capitale – Municipio II e da Air Control S.r.l. e Csia Sicurezza Srl.
Con un'altra delibera, la n. 420 sempre del 2 maggio scorso, l'Anac ha precisato che “qualora la lex specialis non preveda espressamente l’indicazione dei costi della manodopera, la stessa sia eterointegrata dal contenuto dispositivo di cui all’articolo 95, comma 10, e che conseguentemente, la stazione appaltante, in caso di mancata indicazione specifica di tali costi da parte del concorrente, sia tenuta a verificare la natura sostanziale o formale della relativa carenza, chiedendo all’operatore economico chiarimenti, a condizione che l’offerta resti invariata nel rispetto dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016”.
In allegato le due delibere dell'Anac