I contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta: la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, né può rinnovare tacitamente i contratti. La forma scritta assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale. E’ quanto riafferma Anac nella delibera n. 119 del 15 marzo 2023, approvata al termine dell’istruttoria sulla Napoli Servizi Spa, la società multiservizi in-house providing del Comune di Napoli, una delle aziende di rilevanza strategica per l’Amministrazione Comunale che esegue da oltre un decennio numerosi servizi essenziali per l’ente partenopeo. La società è soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Napoli che, in qualità di socio azionista al 100%, ne definisce il perimetro d’azione e le attività da porre in essere.
I FATTI. L’istruttoria Anac è partita da alcune anomalie emerse nell’esecuzione dei contratti stipulati dalla Napoli Servizi S.p.a. con gli operatori economici Imbaplast s.r.l. e CRC Post. s.r.l. relativamente al servizio di stampa/imbustamento, postalizzazione massiva e lavorazione esiti. Dalle indagini dell’Autorità è emerso che, per quasi due anni dopo la scadenza del contratto, la Napoli Servizi ha continuato a pagare le due imprese: nello specifico dal 12 settembre 2019 (data di scadenza del contratto) sino all’8 luglio2021 (data delle determine per l’affidamento diretto dei servizi in questione) non esiste un valido titolo giuridico idoneo a giustificare i pagamenti effettuati alla Imbaplast S.r.l. e alla CRC Post S.r.l.
LA DIFESA DELLA SOCIETÀ IN HOUSE. In assenza di affidamenti diretti o proroghe, l'unico elemento fornito dalla Napoli Servizi spa per giustificare i pagamenti alle due imprese sarebbe una PEC del 30 settembre 2019, firmata dal Direttore Generale e dall'Amministratore Unico e indirizzata a diversi operatori economici - con cui già sussistevano pregressi rapporti contrattuali - per "garantire i servizi e/o lavori in favore della società, viste le peculiarità dei relativi affidamenti in corso, senza alcuna interruzione di servizio".
La Pec in questione è considerata dalla società in house quale “atto di proroga” equiparabile a tutti gli effetti ad un “valido titolo giuridico atto a giustificare i pagamenti all’operatore economico, stante la necessità di assicurare la continuità delle prestazioni di tale contratto durante il passaggio da un contraente all’altro, nelle more della definizione della procedura di gara all’uopo indetta”.
I RILIEVI ANAC. La Napoli Servizi spa ha continuato ad effettuare pagamenti nei confronti delle società "CRC Post" ed "Imbaplast" a contratto scaduto. La società in house ha deciso arbitrariamente di prorogare il contratto oltre i limiti temporali delineati dal bando di gara ed in assenza sia di un contratto scritto che di una determina che esplicitasse le motivazioni della scelta di prolungare gli affidamenti agli aggiudicatari uscenti. Anac ricorda che per i contratti della pubblica amministrazione, vi è l’obbligo della forma scritta per cui la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta. Dall’istruttoria Anac sono emerse analoghe criticità anche nell’affidamento del servizio di presidio notturno degli impianti meccanici, antincendio e elettrici del Teatro San Carlo di Napoli mediante accordo quadro: il contratto di appalto tra la Napoli Servizi S.p.a. e l’operatore economico GE.GI S.r.l. – affidatario del servizio - presentava le stesse clausole contraddittorie già stigmatizzate con riferimento ai servizi di stampa/imbustamento, postalizzazione massiva e lavorazione esiti. E ancora: stessi problemi sono stati riscontrati sull’appalto di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni monumentali di proprietà del Comune di Napoli e all’affidamento del servizio di espurghi e fosse settiche alla ditta ATI ICM Costruzioni srl/Ecologia Esposito.
CONCLUSIONI. In generale dalla istruttoria Anac emerge che la Napoli Servizi S.p.A. ha agito in più occasioni secondo un modello di amministrazione dell’emergenza, che ha messo in luce difficoltà programmatorie derivanti, secondo l’Autorità, in larga misura da un carente esercizio dei poteri di gestione, indirizzo, direzione e controllo ad opera del Comune di Napoli. Le perduranti incertezze relative al rinnovo del contratto di servizio tra l’Ente Comune di Napoli e la Napoli Servizi S.p.A. si sono riverberate, quindi, sulla programmazione dell’attività negoziale della Società in house.
Per Anac ci sono carenze anche nell’esercizio del cosiddetto “controllo analogo” ad opera del Comune di Napoli, da cui sono conseguite significative lacune nella gestione complessiva dell’attività negoziale della Napoli Servizi Spa.