Anac ricorda che entro il 31 gennaio 2024, le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti già qualificati devono comunicare, attraverso il servizio "Qualificazione stazioni appaltanti", la disponibilità e l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di proprietà o per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi.
In caso di mancata comunicazione, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà. Per la comunicazione ogni indicazione è fornita consultando le faq 8 e 9 del servizio qualificazione, nonché delle faq B.5 e C.9 del servizio digitalizzazione. La comunicazione dovrà avvenire accedendo all’applicativo della qualificazione e seguendo le istruzioni operative del manuale utente.
8. Cosa si intende per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023?
Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate si intende la possibilità di uso permanente di piattaforme certificate ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023 in quanto di proprietà della stazione appaltante o messe a disposizione da parte di soggetti terzi per il tramite di contratti di servizio, altra tipologia di contratto o altro titolo idoneo. A titolo esemplificativo, costituiscono titoli idonei di disponibilità della piattaforma: modulo di formale richiesta di utilizzo, modulo di adesione ad un servizio messo a disposizione sulla base di regolamento regionale, possesso di credenziali idonee che consentano l’adesione al servizio mediante autenticazione.
9. Come si dimostra la disponibilità di una piattaforma certificata da parte delle Centrali di Committenza e delle Stazioni Appaltanti decorso il termine derogatorio di cui all'articolo 225, comma 3, del Codice?
Le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, accedere al servizio “Qualificazione stazioni appaltanti” e comunicare la “disponibilità” della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata di cui agli articoli 25 e 26 del Codice. Per la nozione di “disponibilità” si rimanda alla FAQ n. 8. In caso di mancato aggiornamento, a decorrere dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.
I soggetti qualificati di diritto e i soggetti che hanno dichiarato di non rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla qualificazione non devono comunicare la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023.
B.5. Le stazioni appaltanti che hanno dichiarato di essere esonerate dalla qualificazione ai sensi dell'articolo 62, comma 17, del d.lgs. n. 36/2023, devono dichiarare la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata entro il 31/01/2024?
No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti che hanno dichiarato di essere esonerati dalla qualificazione, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).
C.9. A quali condizioni la disponibilità di una piattaforma digitale consente l'assolvimento del requisito di qualificazione riguardante la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice, requisito obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell'articolo 4, comma 5 e dell'articolo 6, comma 4 dell'All. II.4 al d.lgs. n. 36/2023?
Ai fini della qualificazione, la piattaforma digitale deve essere nella “disponibilità” dell’amministrazione e deve essere “certificata”. In riferimento al requisito di “disponibilità”, si rimanda ai chiarimenti forniti con la FAQ n. 8 pubblicata sul sito dell’ANAC (servizio Qualificazione). Rispetto al requisito della “certificazione”, si chiarisce che, in base al Comunicato (Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023), possono essere considerate come certificate “le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023) il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023). Le predette piattaforme “devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse. A tal fine sarà possibile verificare l’Elenco accedendo al seguente link a partire dal 18 dicembre 2023”.
Ai fini della qualificazione, la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata avente le caratteristiche sopra specificate deve essere dichiarata, dai soggetti tenuti alla qualificazione, in fase di compilazione del modulo di domanda di qualificazione. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza che si sono qualificate in data anteriore al 31.12.2023 sono tenute, entro il 31 gennaio 2024, a comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del Codice secondo le modalità specificate nella FAQ n. 9 (servizio Qualificazione), come chiarito con l’avviso pubblicato nel sito dell’ANAC. In caso di mancata comunicazione, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.