Grande soddisfazione in UNICMI per il parere richiesto (con il supporto dell’avv. Arrigo Varlaro Sinisi) ad ANAC sulla spinosa questione della corretta indicazione della categoria prevalente negli appalti che hanno ad oggetto la fornitura e posa in opera di “barriere di sicurezza stradale”.
E’ noto che alcune stazioni appaltanti di rilevanza nazionale recentemente hanno pubblicato bandi di gara per l’affidamento di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di barriere stradali, indicando come categoria prevalente la categoria OS13 e non già la OS12A. Tale scelta è stata motivata dall’ente committente con la volontà di privilegiare l’attività della “produzione in stabilimento”, rispetto a quella che viene svolta in cantiere. Infatti, la OS13, a differenza della OS12A, riguarda la produzione in stabilimento, la fornitura e la posa in opera di strutture prefabbricate in calcestruzzo.
L’ANAC, accogliendo integralmente la tesi di UNICMI, con il parere di cui alla delibera n. 1085 del 10 dicembre u.s., ha affermato che tale modo di operare delle Stazioni Appaltanti è errato. Queste, infatti, nell’individuare la categoria prevalente di un appalto, devono necessariamente attenersi ai criteri stabiliti nel d.P.R. n. 207/2010 (in tale parte ancora in vigore), senza alcuna possibilità di valutazioni discrezionali o in deroga.
Ebbene, la corretta applicazione del d.P.R. n. 207/2010 implica, ad avviso dell’ANAC, che quando un contratto abbia ad oggetto la fornitura e posa in opera di “barriere di sicurezza stradale”, la stazione appaltante altro non può fare che indicare come categoria prevalente dell’appalto la OS12A.
Un’affermazione chiara ed importante quella dell’ANAC, alla quale è auspicabile che si adeguino tutti gli addetti ai lavori.
In allegato la delibera ANAC 1085/2020