I Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua si possono considerare organismi di diritto pubblico e, pertanto, vale l’obbligo per i suddetti Fondi di applicare la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici, recepita e dettata, ad oggi, dal Codice dei contratti pubblici. Inoltre, l'Autorità nazionale anticorruzione ha poteri di vigilanza sugli affidamenti di appalti pubblici disposti da tali Fondi.
È il parere dell'Anac, inviato con una lettera del presidente Raffaele Cantone al ministro del Lavoro Giuliano Poletti.
Secondo l'Autorità anticorruzione, i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, in quanto organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice Appalti e sono vigilati dall’Anac sia quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento, sia quando procedono all’affidamento di contratti di formazione professionale che si possa configurare giuridicamente, sotto il profilo oggettivo, come affidamento di appalto pubblico di servizi, ai sensi dell’art. 3, commi 6 e 10 del Codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 6. “Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice”; art. 3, comma 10. “Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II”).
L'Autorità precisa che “la sussistenza del suddetto profilo oggettivo non può essere affermata in astratto, ma deve necessariamente essere accertata caso per caso, in base ai parametri normativi sopra richiamati”.