La proroga dei contratti pubblici, cosiddetta tecnica, diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in attesa di nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità. Si tratta, in sostanza, di uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento.
Il principio è stato ribadito e chiarito dall'Autorità anticorruzione (Anac) con la delibera n. 576 del 28 luglio 2021, intervenendo in merito alla gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche dell’Azienda sanitaria della Provincia di Foggia.
Nell'ambito dell’attività di vigilanza e controllo sui contratti pubblici spettante ad Anac, l’Autorità ha riscontrato come le proroghe tecniche disposte dall’Asl di Foggia risultassero effettuate in carenza di una specifica previsione contrattuale, nonché in forma retroattiva, ad affidamento già scaduto. Inoltre le proroghe di fatto erano riconducibili al prolungarsi dei tempi per la gara, e le attività di controllo di appalto effettuate dall’Asl di Foggia risultavano limitate e non sufficienti ai fini dell’accertamento della regolare esecuzione prevista dal contratto e dai capitolati.
Le stesse modalità di gestione, da parte dell’Asl di Foggia, delle criticità emerse in sede di controllo tecnico contabile sono apparse atipiche e non conformi al capitolato.
La delibera Anac n. 576 del 28 luglio 2021 è disponibile in allegato.