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Anac: niente incarichi ai condannati per reati contro la Pa anche se la pena è stata sospesa

Il divieto di attribuzione degli incarichi ai condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica amministrazione vale anche nell’ipotesi in cui la pena sia stata sospesa

lunedì 9 gennaio 2023 - Redazione Build News

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Il divieto di attribuzione degli incarichi ai condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica amministrazione vale anche nell’ipotesi in cui la pena sia stata sospesa. Lo ha ribadito Anac nella nota del presidente Giuseppe Busia del 7 dicembre 2022 (in allegato). All’Autorità è stato chiesto un parere sull’applicazione delle norme sull’inconferibilità degli incarichi previste dal decreto legislativo 39/2013 (Legge Severino) nei confronti di un dirigente della Calabria condannato a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.

Anac ricorda, infatti, come l’inconferibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrrazione non rientri nella categoria delle sanzioni (penali o amministrative) ma riguardi uno status oggettivo nel quale si trova chi è stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la Pubblica amministrazione previsti dal codice penale.

L’inconferibilità – sottolinea Anac - ha una funzione di prevenzione della corruzione, e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione. Sono vietati quindi l’attribuzione o il mantenimento degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. La sentenza infatti è la prova che il condannato non è idoneo ai poteri pubblici.

Quanto alla durata del periodo di inconferibilità, che nel caso in esame è di sedici mesi (ovvero il doppio della pena inflitta), Anac precisa che il divieto di attribuzione degli incarichi decorre dal primo atto certo in cui l’amministrazione manifesta la propria conoscenza della situazione di inconferibilità. In altre parole, il calcolo della durata dell’inconferibilità parte dal momento in cui il dipendente raggiunto dalla sentenza di condanna sia stato effettivamente allontanato dall’incarico. Nel caso in esame, l’amministrazione è venuta a conoscenza della causa di inconferibilità il 28 maggio 2021, tuttavia l’incarico è stato annullato solo il 28 luglio 2021, due mesi dopo.

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