L’Associazione dei costruttori edili (Ance), a seguito di segnalazione proveniente dal territorio, ha impugnato, con istanza di pre-contenzioso presentata ad aprile 2017, la legittimità di un bando, rilevando, tra l’altro, criticità nella parte in cui erano previsti, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, elementi attinenti alla struttura e all’affidabilità dell’offerente di natura quantitativa.
In particolare, il disciplinare di gara individuava i seguenti criteri:
A) struttura tecnica dell’impresa;
B) organizzazione del personale e
C) organizzazione tecnica.
A sua volta, la valutazione del criterio della struttura di impresa avveniva, inter alia, attraverso la valutazione economica finanziaria dell’impresa, definita attraverso gli “indici psf” (ossia di indicatori di natura patrimoniale, finanziaria e reddituale).
L’Anac, con delibera n. 70 del 24 gennaio 2018, ha condiviso le censure sollevate sul punto da Ance, ritenendo che tali criteri di valutazione “non appaiono idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti sotto un profilo qualitativo della prestazione offerta ”.
In motivazione, l’Autorità afferma, in linea con quanto stabilito nelle Linee Guida n. 2 sull’OEPV, che i criteri di valutazione dell’offerta “idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo”.
In ragione di ciò, l’Anac ha ritenuto che, nel caso di specie, le previsioni della lex specialis relative ai criteri di valutazione dell’elemento qualità dell’offerta tecnica (struttura d’impresa, organizzazione del personale e organizzazione tecnica), e i relativi sub criteri, erano riferibili piuttosto che alle migliorie dell’offerta tecnica, a meri requisiti di partecipazione del concorrente.
Pertanto, tali requisiti sono stati ritenuti inidonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti, sotto il profilo qualitativo dell’offerta.
Si tratta di un principio di fondamentale importanza, da tempo sostenuto dall’Ance, teso ad evitare distorsioni del mercato derivanti da un’impropria commistione in gara, tra i requisiti di selezione delle imprese e gli elementi di valutazione qualitativa dell’offerta.