Un consorzio stabile aggiudicatario di un appalto non può designare, per l’esecuzione dei lavori nella categoria prevalente, un’impresa non qualificata: questo comporta l’esclusione del Consorzio dalla gara.
Lo ribadisce Anac con la delibera del 3 maggio 2023, n. 184 approvata in seguito all’istanza di parere di precontenzioso sull’appalto per la riqualificazione del Museo Civico di Castello Ursino.
IL FATTO. L’appalto è stato aggiudicato a un Consorzio stabile che possiede in proprio la qualificazione ma ha indicato come ditta esecutrice di una parte dell’intervento un’impresa consorziata priva di qualificazione. La questione è stata più volte affrontata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che non ha mai consentito la partecipazione alla gara ad un consorzio stabile che, per l’esecuzione totale o parziale del contratto, avesse designato una o più imprese consorziate prive della qualificazione e della professionalità necessarie per eseguire i lavori assegnati.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato che la qualificazione per l’esecuzione di lavori nel settore dei beni culturali può essere utilizzata soltanto dal soggetto che ha eseguito quei lavori, con la conseguenza che, in caso di partecipazione di un consorzio stabile, a prescindere dalle attestazioni del consorzio, la qualificazione richiesta deve essere posseduta dall’impresa designata per l’esecuzione del contratto.
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO. L’orientamento dell’Anac è stato condiviso dal Consiglio di Stato che, in relazione ad un appalto nel settore dei beni culturali, ha affermato che “nel caso di partecipazione di un consorzio stabile a una procedura di gara, a prescindere dalla qualificazione del consorzio o di altre consorziate, la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta da ciascuna delle imprese designate per l’esecuzione del contratto”.
Nel caso in esame, la carenza totale di qualificazione dell’impresa consorziata non è un fatto sopravvenuto ma già sussisteva al termine di scadenza delle offerte. In fase di gara il Consorzio ha dichiarato di eseguire per proprio conto solo i lavori rientranti in una determinata categoria e questo non gli consente (dopo l’aggiudicazione) di eseguire anche le prestazioni di un’altra categoria. Tale modalità avrebbe dovuto essere dichiarata in sede di offerta e non può essere messa in campo per supplire la carenza originaria di un requisito di qualificazione dell’impresa consorziata designata come esecutrice.