Quanto dichiarato dagli operatori economici nella domanda di partecipazione ad una gara d’appalto costituisce documento sufficiente del possesso dei requisiti affermati. E’ su tali dichiarazioni, pertanto, che avviene la relativa valutazione ai fini dell'ammissione e della partecipazione alla gara. La stazione appaltante può in qualsiasi momento richiedere tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Risulta invece nulla, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la clausola del bando che richiede, a pena di esclusione, la presentazione, unitamente alla domanda di partecipazione, di documentazione tecnica attestante il possesso di un requisito di partecipazione.
Lo ha stabilito l’Anac nel parere di precontenzioso n. 468 del 12 ottobre 2022 (in allegato) in cui afferma che non è conforme alla legge la decisione della stazione appaltante Marina Militare-Arsenale marittimo di Taranto di escludere l’operatore economico Maren srl dalla gara per i lavori di manutenzione sulla nave Garibaldi.
Come prova del possesso dei requisiti, è sufficiente un’autodichiarazione resa dal concorrente al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
I FATTI. L’operatore economico Maren S.r.l. ha chiesto un parere all’Anac lamentando di essere stato escluso dalla gara per non avere prodotto, in sede di prequalifica, parte della documentazione riguardante le caratteristiche tecniche del prodotto da utilizzare per il servizio di ripristino parziale del trattamento di carena della nave Garibaldi. Documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara. La stazione appaltante infatti ha ritenuto opportuno applicare lo stesso ciclo di pittura del trattamento precedente realizzato con prodotti della ditta International Paint, in quanto prodotti diversi avrebbero potuto generare difformità che avrebbero compromesso le prestazioni future dell’Unità Navale.
La Maren ha dichiarato nella domanda di partecipazione l’impiego del prodotto della International Paint già utilizzato in precedenza rappresentando però l’impossibilità di reperire parte della documentazione richiesta, per il fatto che la ditta IFI srl, importatrice ufficiale della International Paint, aveva stipulato un contratto di avvalimento con un altro concorrente della stessa gara e questo le impediva di fornire a terzi la documentazione. L’esclusione - deliberata nonostante l’impegno di Maren ad utilizzare proprio lo stesso prodotto richiesto dall’amministrazione - secondo la società sarebbe illegittima in quanto illogica e irragionevole.
IL PARERE ANAC. L’Anac dà ragione alla società esclusa ricordando che al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano, come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa i requisiti di partecipazione, un'autodichiarazione resa dal concorrente, che nella disciplina dell’attuale codice appalti, in attuazione della direttiva n. 24/2014/UE, confluisce nel DGUE (documento di gara unico europeo).
Le stazioni appaltanti devono accettare, al momento della presentazione delle domande di partecipazione, o delle offerte, il Documento di gara unico europeo con cui l’operatore autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati. La norma rinvia la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all’aggiudicazione. È questo il momento in cui la stazione appaltante controlla le dichiarazioni sul possesso dei requisiti rese in sede di presentazione della domanda di partecipazione tramite l’esame della documentazione prodotta. L’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica dei requisiti.