Un operatore economico non può presentare domanda di partecipazione ad una gara d’appalto e successivamente contestare la presunta incapienza del prezzo posto a base di gara.
Se si prende parte ad una gara, automaticamente si accetta l’offerta economica prevista. Altrimenti non ci si presenta. E pertanto non può essere richiesto da un’impresa partecipante l’annullamento della procedura per sopravvenuta carenza di interesse.
Lo ha evidenziato l’Autorità Nazionale Anticorruzione dando torto ad un operatore calabrese che ha contestato il bando di gara dopo avervi preso parte. Per la società partecipante sussisteva una discordanza tra progetto e computo metrico, oltre che un’insostenibilità di costi dato l’aumento dei prezzi.
IL RILIEVO DI ANAC. Per Anac “la presentazione di un’offerta economica è per sua natura fatto sintomatico e disvelatore della remunerabilità del prezzo posto a base d’asta”.
“La partecipazione alla gara – fa notare l’Autorità – è diretta a soddisfare l’interesse dell’operatore economico all’aggiudicazione, incompatibile con l’interesse all’annullamento della procedura attivato dalla società”. La giurisprudenza è concorde – ribadisce Anac – sul fatto che risulti del tutto “contraddittorio lamentare l’esistenza di una base d’asta che impedirebbe di presentare un’offerta remunerativa e, allo stesso tempo, pur impugnando il bando, presentare l’offerta medesima”.
Il parere di Anac è contenuto nella delibera N. 155 del 19 aprile 2023.