La Commissione Tributaria provinciale di Milano, con la sentenza 4969 del 2016 ha confermato un importante principio. L'impresa edile può godere della detrazione per riqualificazione energetica anche sui beni merci, ossia su immobili che potrebbero essere venduti successivamente ai lavori per cui l’impresa beneficia della detrazione.
Il caso è stato discusso davanti alla CTP di Milano da un'impresa che si è vista recapitare da parte dell’Agenzia delle entrate di Milano una cartella di pagamento in cui si contestava da detrazione delle spese sostenute per gli interventi riqualificazione energetica. La CTP ha accolto positivamente il ricorso dell’impresa con la la motivazione che ai soggetti titolari di reddito di impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi (di cui all'articolo 1 commi da 2 a 5 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007) "sugli edifici esistenti o su parte di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale posseduti o detenuti", spettano senza distinzione alcuna purché si tratti di interventi aventi le caratteristiche previste dalla norma di favore eseguite “su immobili posseduti o detenuti al momento dell'esecuzione di interventi, senza che rilevi l'eventuale, successiva rivendita dei medesimi finalità della disposizione agevolativa essendo quella di favorire risparmio energetico”.