Anche con riferimento agli impianti minieolici è necessario compiere la valutazione del corretto inserimento nel paesaggio. Lo ha precisato la settima sezione del Tar Campania con la sentenza n. 3651/2019.
Ritiene il Collegio che la differenza tra l’autorizzazione unica, di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2011, e la procedura abilitativa semplificata, di cui al successivo art. 6, sia da rinvenire esclusivamente nel procedimento volto a ottenere il titolo abilitativo, che, nel secondo caso è più agile in considerazione delle ridotte dimensioni dell’impianto.
In particolare, l’art. 5 pone la regola per cui «la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».
Il successivo art. 6 introduce la semplificazione (in relazione alla potenza dell’impianto): «per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 [vale a dire le linee guida di cui si invoca l’inapplicabilità] si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti».
La finalità delle linee guida è esattamente quella di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 10, del d.lgs. n. 387/2003.
A loro volta, le Linee guida così definiscono il proprio ambito di applicazione: «procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti», senza limiti di potenza, e con la sola esclusione degli «impianti offshore».
Ne deriva, secondo il Collegio, la necessità di compiere senz’altro, anche con riferimento agli impianti c.d. minieolici, la valutazione del “corretto inserimento nel paesaggio”, tenuto conto del fatto che – sebbene innocui, singolarmente considerati – essi possono comunque produrre impatti ambientali significativi ove installati in numero rilevante e/o in aree maggiormente vulnerabili.
In allegato la sentenza