In caso di affidamento incolpevole, le controversie in tema di responsabilità (pre) contrattuale della pubblica amministrazione sono di competenza del giudice ordinario e non di quello amministrativo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza n. 175864/2015 depositata il 4 settembre.
Nel caso in esame un privato ha visto eliminare, per effetto di annullamento in sede giurisdizionale ottenuto da controinteressati e divenuto definitivo, il provvedimento che gli aveva attribuito una concessione a costruire un’opera su area demaniale in vista della successiva gestione di un pubblico servizio erogabile tramite di essa, una volta realizzata.
Nella controversia introdotta dal privato si adduce che la pubblica amministrazione, adottando l’atto ampliativo in modo illegittimo, avrebbe indotto il privato a confidare incolpevolmente nella legittimità del provvedimento ed a comportarsi di conseguenza, così cagionandogli un danno rappresentato sia dalla sopportazione delle spese sostenute per le attività di esecuzione dell’opera compiute nella vigenza del provvedimento ampliativo, tenuto conto della perdita dei relativi manufatti, sia dal venir meno del lucro cessante che sarebbe derivato dai futuri introiti conseguibili tramite l’attività di gestione del pubblico servizio erogato attraverso l’opera una volta terminata.
LESIONE DELL'INTERESSE LEGITTIMO E DANNO INGIUSTO. Nell'ordinanza depositata il 4 settembre, la suprema Corte, oltre a fornire una nuova definizione di “lesione dell'interesse legittimo”, precisa che la fattispecie costitutiva del danno ingiusto (ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile) deriva dalla lesione dell'integrità del patrimonio del beneficiario “riconducibile ad una fattispecie complessa, rappresentata dall’essere stato il provvedimento ampliativo emesso illegittimamente, dall’essere stato l’agire della p.a. nella sua adozione, in ragione delle circostanza concrete, determinativo di affidamento incolpevole, dall’essere stato il provvedimento illegittimo rimosso (perché tale) in modo ormai indiscutibile”.