Con la sentenza n. 19683/2016 pubblicata il 3 ottobre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che “spetta al giudice amministrativo, in quanto attinente alla tutela di un interesse legittimo, la cognizione della controversia promossa dal privato nei confronti della pubblica amministrazione al fine di ottenere l'annullamento del permesso di costruire”.
Infatti, il privato non può chiedere al giudice ordinario la condanna del comune alla demolizione della costruzione autorizzata.
NESSUN ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO. La suprema Corte ha inoltre ricordato che l'interpretazione o anche la disapplicazione delle norme giuridiche «rappresentano il “proprium” della funzione giurisdizionale e non possono, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, coma 8, Cost., fatti salvi i casi del radicale stravolgimento delle norme o dell'applicazione di una norma creata "ad hoc" dal giudice speciale» (Cass., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11380, m. 639942).
Quindi, nel caso in esame il Consiglio di Stato, interpretando la normativa edilizia comunale, si è legittimamente occupato dei criteri di determinazione dell'altezza dei fabbricati, e non ha affatto usurpato – come sostenuto invece dal comune ricorrente – un potere del legislatore.