In tema di giudizio di anomalia dell’offerta, il rinvio operato dall’art. 97, comma 5, lett. a) del nuovo Codice appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) al precedente art. 30, comma 3, implica che, nell’esecuzione degli appalti pubblici, gli operatori economici sono tenuti a rispettare le norme poste a tutela dei diritti sociali, ambientali e del lavoro.
Così il Tar Reggio Calabria nella sentenza n. 1315/2016 pubblicata il 15 dicembre.
La stazione appaltante ha il preciso obbligo di chiedere i necessari giustificativi in sede di verifica sull’anomalia dell’offerta. Pertanto consegue il vincolato esito della dovuta esclusione dell’offerta proposta in spregio degli obblighi retributivi minimi, e ciò anche indipendentemente dalla congruità dell’offerta valutata nel suo complesso, in ciò sostanziandosi il novum rispetto alla pregressa disciplina.