Individuate, con il provvedimento firmato ieri, martedì 20 luglio 2021, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, con le relative specifiche tecniche, le modalità con cui l’amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari le informazioni da cui emergono irregolarità nei dati dichiarati ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale e degli studi settore. Definite anche le anomalie rilevanti per gli anni 2017-2018-2019.
Il documento prosegue il percorso avviato dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 634 a 636, legge n. 190/2014), che ha segnato una svolta decisiva nel rapporto tra cittadini e Fisco. Al passo con i progressi della tecnologia, sono state messe a punto nuove forme di contatto tra contribuente e amministrazione finanziaria, che rendono sempre più fluidi la comunicazione e il dialogo tra le due parti.
In tale contesto si inseriscono anche gli alert oggetto del provvedimento odierno, con cui l’Agenzia segnala preventivamente, rispetto alle scadenze fiscali, le discrepanze rilevate nei dati dichiarati ai fini degli Isa, favorendo, in tal modo, l’assolvimento degli obblighi tributari, l’emersione spontanea delle basi imponibili, la correzione degli errori, la regolarizzazione di eventuali violazioni tramite il ravvedimento operoso. Il contribuente, inoltre, venuto a conoscenza dell’anomalia, può fornire i chiarimenti utili a giustificarla aggiungendo elementi rispetto ai dati in possesso dell’amministrazione.
Dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla pandemia, nel 2021 riprende, dunque, la campagna informativa di compliance dell’Agenzia con riferimento, per la prima volta, alle anomalie riscontrate nei dati dichiarati per l’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017 e degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.
Contenuti a disposizione
Il provvedimento stabilisce che il contribuente (o il suo intermediario) potrà consultare le comunicazioni riguardanti omissioni o anomalie rilevate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli Isa allegati al modello Redditi, e le risposte da lui inviate a tal proposito.
Dove e come
Le suddette informazioni sono disponibili nel cassetto fiscale dell’interessato accessibile al contribuente stesso o all’intermediario incaricato, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Le incongruenze sono comunicate anche via Entratel all’intermediario se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se il professionista ha accettato, nella stessa dichiarazione, di riceverle. Chi è abilitato ai servizi telematici delle Entrate, potrà visualizzare un avviso personalizzato nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short message service, con cui l’amministrazione comunica la pubblicazione dell’avviso nel cassetto fiscale del contribuente interessato.
La parola al contribuente
Nel caso in cui il Fisco non conosca gli elementi utili a spiegare le omissioni o le violazioni riscontrate, i contribuenti (e i loto intermediari) possono fornire chiarimenti e precisazioni attraverso lo specifico software “Comunicazioni anomalie 2021”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia nella sezione Isa. L’applicazione consente di descrivere, anche in modalità testuale, le informazioni ritenute valide.
E se l’errore c’è, il ravvedimento attenua il danno
Una volta messo in guardia, sulla base degli elementi messi a disposizione dal Fisco, il contribuente può riassestare la sua posizione usufruendo del ravvedimento operoso e beneficiando, quindi, della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Le anomalie del triennio 2017-2019
Il provvedimento individua, inoltre, nella specifica tecnica contenuta nell’allegato 1, le anomalie su cui porre l’attenzione, con riferimento ai dati relativi agli studi settore e agli Isa, nel triennio 2017-2019 e che saranno oggetto delle comunicazioni in argomento se riscontrate.
Sono state definite 16 diverse ipotesi così suddivise:
- 7 casi relativi soltanto alle attività di impresa
- 4 casi ad attività professionali
- 5 casi a entrambe le tipologie di reddito.
Confermati, rispetto al passato, i criteri di esclusione. Tra i contribuenti non coinvolti ritroviamo, quindi, ad esempio, i soggetti cessati o deceduti, falliti, che hanno compilato la scheda Annotazioni per tutte le annualità oggetto di segnalazione o, per le stesse annualità, hanno trasmesso una segnalazione attraverso l’apposito software. Come per le scorse campagne informative, inoltre, in caso di più violazioni, al contribuente è segnalata soltanto quella ritenuta più grave in termini di rischio.