Con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 14 della legge n. 19/2004 (“Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”) della Regione Piemonte, in riferimento all’art. 117, primo comma, lettera e), della Costituzione.
Con ordinanza del 14 dicembre 2012, il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 14, il quale prevede che «1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche ed amministrative di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dell’ottanta e del venti per cento, secondo gli importi fissati nell’atto di cui all’articolo 5, comma 2. 2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall’attività di controllo esercitata dall’ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento. 3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l’eventuale variazione, d’intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1. 4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale».
Secondo il tribunale rimettente, la disposizione censurata violerebbe l’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in quanto, imponendo il pagamento di spese per attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e modifica di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione non previste da legge statale, si porrebbe in contrasto con l’art. 93 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), espressione di un principio fondamentale della materia «ordinamento della comunicazione», il quale prevede che «Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
CORTE COSTITUZIONALE: “QUESTIONE FONDATA”. Secondo la Consulta la questione è fondata: già con la sentenza n. 336 del 2005, la Corte costituzionale ha affermato che il citato articolo 93 è «espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni». In mancanza di un tale principio, ogni Regione «potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti». Per queste ragioni «finalità della norma è anche quella di “tutela della concorrenza”, di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore».
La natura di principio fondamentale dell’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche è stata più volte ribadita, tra l’altro con le sentenze n. 450 del 2006 e n. 272 del 2010, con le quali la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme regionali dal contenuto analogo a quello del censurato art. 14.
Nella prima delle sentenze citate, in particolare, la Corte costituzionale ha affermato che «La previsione […] di un potere della Giunta regionale di determinare la misura di oneri economici posti a carico degli operatori, in relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA […] è suscettibile di determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli operatori del settore, con conseguente violazione del principio fissato dal legislatore statale».
Con la sentenza n. 272 del 2010, poi, la Corte, con riferimento alla censura relativa all’art. 7, comma 6, della legge della Regione Toscana 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), che riguarda – come nel caso in esame ? gli oneri istruttori, ha poi precisato che «la sentenza n. 450 del 2006 di questa Corte assume valore di precedente specifico, giacché anche le disposizioni allora dichiarate costituzionalmente illegittime riguardavano proprio le spese per l’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA nell’ambito dei procedimenti autorizzatori».