Come per gli enti pubblici, anche gli ordini professionali sono tenuti a predisporre un piano triennale di prevenzione, nominare un responsabile anticorruzione e rispettare le regole di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi. Devono inoltre pubblicare i dati su patrimonio e redditi dei titolari delle funzioni di indirizzo politico.
Lo ha confermato il Tar Lazio con la sentenza n. 11391/2015 depositata il 24 settembre (LEGGI TUTTO), con la quale è stato respinto il ricorso di alcuni Consigli dell’Ordine Forense circondariali contro le deliberazioni n. 144 e 145 del 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le quali è stata ritenuta applicabile a tali Enti, in via diretta, tutta la normativa in materia di contrasto alla corruzione, con particolare riferimento alla legge-delega n. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013.
L'ANAC AVVIA L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUGLI ORDINI PROFESSIONALI. In seguito alla sentenza del Tar Lazio, l'Anac ha avviato l'attività di vigilanza sui suddetti enti, che si svolge tramite controlli a campione. Nell'ambito di tali controlli, il 30 ottobre scorso il Consiglio nazionale degli ingegneri ha ricevuto una comunicazione dall'Autorità, contenente: la richiesta di adeguamento del sito web istituzionale del Consiglio nazionale degli ingegneri alle previsioni del D.Lgs. 33/2013; la richiesta di notizie sulla mancata pubblicazione dei dati di cui agli articoli 14 e 22 del D.Lgs. 33/2013, ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio (art. 47 decreto legislativo 33/2013).
CNI: DIFFERIRE I CONTROLLI. A sua volta, il Cni ha inviato una nota (IN ALLEGATO) all'Autorità nella quale ha chiesto il differimento dell'attività di controllo “all'avvenuta definizione di chiarimenti o linee guida in relazione alla specificità degli Ordini”, spiega la circolare CNI n. 628 di oggi 18 novembre 2015 inviata ai presidenti e ai consiglieri degli Ordini territoriali. “A tale proposito, con una nota congiunta CUP e RPT, si è chiesto un incontro urgente con il Presidente dell'ANAC, Dr. Cantone, per l'esposizione di alcune proposte per facilitare la definizione degli impegni a carico di Ordini e Collegi professionali”.
Il CNI, spiega nella nota del 12 novembre 2015 inviata all'Anac, “ritenendo l'applicazione della normativa anticorruzione un elemento determinante nella gestione di ogni ente, richiede” all'Autorità anticorruzione “di nuovamente considerare la peculiare natura degli Ordini territoriali, con l'ovvia finalità di creare norme proporzionate al relativo assetto organizzativo, avuto riguardo alla concreta applicabilità di queste alla reale esigibilità delle connesse attività e comportamenti”.
Inoltre, il Consiglio nazionale degli ingegneri, “posta l'imminente integrazione e rivisitazione della normativa vigente, chiede che - nelle more di questa - le attività di verifica nei confronti degli Ordini territoriali tengano conto delle considerazioni esposte e quindi rese congruenti, anche temporalmente, all'avvenuta definizione degli adempimenti, fermo restando l'impegno degli Ordini di adeguamento e rispetto della normativa”.
ANCHE A LIVELLO TERRITORIALE SARÀ AMMESSA IN VIA ECCEZIONALE LA NOMINA DI UN DIPENDENTE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE. Ricordiamo che con la determina n. 12 del 28 ottobre 2015, recante l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (LEGGI TUTTO), l'Anac ha accolto una delle richieste avanzate dagli Ordini professionali durante gli incontri con l'Autorità negli ultimi mesi. La determina n. 12/2015 stabilisce, infatti, che, nelle pubbliche amministrazioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) “deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Questo criterio è volto ad assicurare che il RPC sia un dirigente stabile dell’amministrazione, con una adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva”.
La nomina di un dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale “deve essere considerata come una assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge”.