Normativa

Antincendio ed esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati: dai VVF ulteriori indicazioni

Pubblicata una nuova nota con allegati la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori, e l’aggiornamento dell’appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021

mercoledì 15 marzo 2023 - Alessandro Giraudi

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Con la nota n. 3747 del 13 marzo 2023 (in allegato), i Vigili del fuoco forniscono ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le stanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.


A tale scopo, sono allegati alla suddetta nota la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori, e l’aggiornamento dell’appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021.


“Sono in corso di aggiornamento”, si legge nella nota, “le appendici I e II della medesima nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, anche per il recepimento delle modifiche introdotte dal D.M. 15/9/2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere. Nelle more dell’aggiornamento complessivo della circolare, si ritiene che possa comunque essere dato avvio agli esami sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella circolare vigente, che, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, riporta un “dataset” minimo che può comunque essere ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal D.M. 1/9/2021 medesimo.

Si rammenta che la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l’esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell’art.4 del D.M. 1 settembre 2021 e non prima.

1. SOGGETTI FORMATORI

È stata elaborata una specifica modulistica per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale i medesimi, oltre a chiedere il riconoscimento dei requisiti, forniranno l’elenco dei centri di formazione e delle sedi d’esame in possesso dei requisiti indicati nella predetta nota DCPREV 14804/2021.

È in corso di predisposizione una piattaforma informatica nella quale saranno inseriti tutti i soggetti formatori autorizzati con i relativi centri di formazioni e sedi d’esame.

I soggetti formatori che hanno centri di formazione e/o sedi d’esame in un’unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d’esame in più regioni dovranno essere presentate alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.

Nel caso in cui un soggetto formatore già autorizzato desideri aggiungere ulteriori centri di formazione e/o nuove sedi d’esame, oltre a quelle per le quali è stato già autorizzato, dovrà presentare una nuova istanza per le sole nuove sedi aggiuntive.

E’ inoltre evidente che il mantenimento in essere dei requisiti dei centri di formazione e delle sedi di esame, anche in riferimento alla qualificazione dei docenti, è una precisa responsabilità del soggetto formatore. Pertanto è opportuno che, nel caso in cui una sede di formazione o di esame già autorizzata cessi l’attività o non possieda più i requisiti per l’esercizio, il soggetto formatore comunichi la variazione alla Direzione che ha rilasciato l’autorizzazione, per il necessario aggiornamento.

Per le necessarie interlocuzioni con la Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica e con le Direzioni regionali, è opportuno che il soggetto formatore individui un referente per ogni sede (di formazione e/o di esame).

Ad ogni richiesta del soggetto formatore, la Direzione che riceve l’istanza:

- ne valuta la conformità a quanto già disposto con nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021;

- ne riscontra formalmente la richiesta. Il protocollo della nota di autorizzazione costituirà il codice di autorizzazione del soggetto formatore (es. DIRTOS U 23404/2023);

- compila (o aggiorna) il modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD.B). Le Direzioni interregionale e regionali invieranno il prospetto, ad ogni aggiornamento, alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; quest’ultima Direzione, a sua volta, invierà tale modello alle Direzioni regionali in cui sono presenti sedi d’esame o centri di formazione.

2. PROVE D’ESAME

Si rammentano le tre tipologie di prove d’esame previste dal D.M. 1/9/2021, a cui le commissioni di esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati:

- CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;

- CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);

- CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale).

Come previsto dall’allegato II del DM 1 settembre 2021, la prova orale in generale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3, tale prova deve prevedere anche l’approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione.

Si rammenta che le abilitazioni di cui al CASO 2 e al CASO 3 prevedono l’ammissione diretta all’esame di personale con pregressa esperienza (e nel caso 3 anche pregressa formazione).

Pertanto, le prove d’esame per i candidati in possesso degli specifici requisiti potranno essere programmate con celerità, una volta che saranno individuati ed autorizzate le sedi di esame. Quanto sopra anche per consentire che la manutenzione dei presidi antincendio venga regolarmente svolta dai manutentori senza soluzione di continuità dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.”

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