Nell'Aula del Senato è in corso la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Nel corso dell'esame in sede referente è stato approvato un emendamento che aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'articolo 6 del decreto legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini in materia di istruzione ed università. Con il comma 3-bis, si differisce (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.
Con il comma 3-ter si differisce (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e locali adibiti ad asilo nido, nei casi in cui a ciò non si sia già provveduto.
Con riferimento al comma 3-bis dell'articolo 6, il dossier del Servizio Studi del Senato ricorda che l’art. 10-bis del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno – che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.
Successivamente, l’art. 4, co. 2, del D.L. 210/2015 (convertito in L. 21/2016) ha disposto che l’adeguamento delle strutture scolastiche dovesse essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 10-bis del D.L. 104/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Il decreto del Ministro dell’interno è stato adottato, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in data 12 maggio 2016 (D.I. 12 maggio 2016).
Il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio è stato prorogato, nei casi in cui a ciò non si fosse già provveduto, al 31 dicembre 2017 dall'art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) oggetto di novella con la proposta emendativa in oggetto.
Con D.I. 21 marzo 2018 sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.
Il comma 3-ter dell'articolo 6 novella invece il comma 2-bis dell'articolo 4 del D.L. 244/2016 (L.19/2017), prorogando al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento della normativa antincendio per edifici e locali adibiti ad asili nido, inizialmente fissato al 31 dicembre 2017.
A tale riguardo si ricorda che il predetto comma 2-bis dell'articolo 4 - introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 244/2016 (convertito poi in L. 19/2017) - ha stabilito al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, non si fosse ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti dalla medesima lettera a). Tali adempimenti - quali stabiliti nella disposizione richiamata - concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite ed altre disposizioni).
Restano fermi i termini indicati per gli altri adempimenti previsti (dalle lettere b) e c) dell'articolo 6, comma 1, del DM citato).
Successivamente è stato adottato il citato D.I. 21 marzo 2018, recante applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.