“Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”.
È quanto prevede il decreto 12 maggio 2016 del Ministero dell'Interno pubblicato sulla Gazzetta n.121 del 25 maggio 2016 e entrato in vigore oggi 26 maggio.
Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall'art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 recante «misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca», convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica.
L'articolo 4 del Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21), prevede che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni di prevenzione incendi è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al richiamato art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
ATTUAZIONE, CON SCADENZE DIFFERENZIATE, DELLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DEL 26 AGOSTO 1992. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992, entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12;
b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto:
1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento) -6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
2) le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;
3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste;
c) le misure di cui alle lettere a) e b) devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016.
Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell'Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e b).
Al termine degli adeguamenti e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validita', o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui alla lettera c).