Nuova proroga, fino al 31 ottobre 2015 (il testo iniziale proposto dal Governo prevedeva il termine del 30 aprile 2015), del termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con i seguenti requisiti: oltre 25 posti letto; esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere); in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012.
La novità è contenuta nella Legge Milleproroghe (Legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.49 del 28 febbraio 2015, e in vigore dal 1° marzo (LEGGI TUTTO).
CONCORSO CON LA SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'). Viene inoltre differito di 2 anni, al 7 ottobre 2016, il termine per l’assolvimento degli adempimenti (presentazione dell’istanza preliminare qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, quali la valutazione dei progetti e SCIA) prescritti dagli artt. 3-4 del D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (cioè quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221). L’applicazione di questa proroga è limitata ai soggetti che provvedono agli adempimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/2011 entro 8 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (quindi entro il 31 ottobre 2015), fermi restando gli adempimenti previsti dall’art. 4 del medesimo D.P.R..