Il reato di contravvenzione antisismica non si estingue per prescrizione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza n. 3409 depositata il 26 gennaio 2015.
Un Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso avverso la sentenza di un Tribunale con cui l'imputato veniva assolto per non essere il fatto previsto dalla legge come reato dal delitto paesaggistico contestato al capo a) e prosciolto, per intervenuta estinzione per prescrizione, dalla contravvenzione antisismica di cui al capo b).
In proposito, la suprema Corte osserva che “è evidente l'errore di diritto in cui è incorso il giudice di merito nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui al capo b), essendo ormai prevalente nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui in tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio competente hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a quando il responsabile non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non termina l'intervento edilizio (Sez. 3, n. 12235 del 11/02/2014 - dep. 14/03/2014, Petrolo, Rv. 258738).
LA PERMANENZA DEL REATO CESSA E IL REATO SI CONCLUDE AL MASSIMO CON LA DECISIONE DI CONDANNA O DI ASSOLUZIONE. “Nel caso in esame, peraltro, deve rilevarsi che - non essendo emerso in atti che sia stata presentata la denuncia o che sia stato terminato l'intervento edilizio – la permanenza è stata interrotta dalla sentenza di proscioglimento intervenuta in data 17/10/2013, sicché il termine di prescrizione quinquennale decorre da tale data. Sul punto, in particolare, va qui ricordato che la permanenza del reato cessa ed il reato si conclude al massimo con la decisione di condanna o di assoluzione, anche non definitiva, del giudice investito del giudizio di merito, salvo a riprodursi come nuovo reato se la permanenza non è di fatto cessata (v., tra le tante: Sez. 3, n. 7780 del 02/04/1982 - dep. 01/09/1982, Bernardini, Rv. 154964)”.
Quanto al positivo accertamento di compatibilità paesaggistica dell'abuso edilizio eseguito in zona vincolata, esso “non esclude la punibilità del delitto paesaggistico previsto dall'art. 181, comma 1-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Sez. 3, n. 7216 del 17/11/2010 – dep. 25/02/2011, Zolesio e altro, Rv. 249526).
Già questa stessa Sezione, del resto, aveva affermato che non può ritenersi applicabile al reato di cui all'art. 181, comma primo bis cit. la causa di non punibilità della lieve entità degli interventi, introdotta dall'art. 44, D.L. n. 5 del 2012, conv. in I. n. 35 del 2012, che presuppone un regolamento attuativo ad oggi non ancora emanato (Sez. 3, n. 39049 del 20/03/2013 - dep. 23/09/2013, Bortini e altro, Rv. 256426)”.