L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso il procedimento istruttorio, avviato il 27 maggio scorso, nei confronti della società Italgas Reti S.p.A. per presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’art. 102 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea.
Il provvedimento di avvio contestava a Italgas Reti, attuale concessionario del servizio di distribuzione del gas nel gran parte dei Comuni che costituiscono l’ATEM Venezia 1, il rifiuto o l’ingiustificato ritardo a fornire alla stazione appaltante, ossia il Comune di Venezia, alcune informazioni (quali ad esempio alcuni dati sui cespiti della porzione di rete di proprietà del Comune) ritenute necessarie per predisporre il bando di gara relativo al nuovo affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale nello stesso ATEM.
Durante la procedura istruttoria, Italgas Reti ha presentato una serie di impegni per risolvere le criticità concorrenziali - indicate nel provvedimento di avvio - attraverso l’invio al Comune di Venezia di tutte le informazioni richieste che si trovavano nella sua disponibilità, nonché per agevolare con diverse misure le attività propedeutiche alla predisposizione dei bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti di tutti gli ATEM d’Italia che ricomprendano Comuni in cui il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente gestito dalla stessa Italgas.
L’Autorità ha ritenuto che gli impegni presentati - alcuni dei quali peraltro attuati da Italgas Reti già prima della chiusura del procedimento - siano idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio, rimuovendo gli ostacoli alla predisposizione del bando di gara per l’ATEM di Venezia 1.
L’Antitrust ha inoltre valutato che gli impegni produrranno un effetto benefico per la concorrenza in future gare relative all’affidamento del servizio di distribuzione del gas negli ATEM in cui Italgas Reti sia al momento attiva. L’Autorità ha pertanto deliberato di rendere obbligatori gli impegni presentati da Italgas Reti e di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione.