Sul Bollettino Antitrust n. 18 di oggi 15 maggio è stato pubblicato il comunicato dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativo al mancato adeguamento da parte del Comune di Campobasso al parere motivato espresso dall’Autorità avverso la determinazione dirigenziale numero 42 del 5 luglio 2016 avente ad oggetto “L.R. n. 17/99 – Decreto del presidente della Giunta Regionale n.215 del 31 luglio 2012 – Comune di Campobasso – “ Nuova Scuola Materna via S. Antonio dei Lazzari” – Importo finanziamento euro 1,848,500,00 Presa d’atto incarico professionale per consulenza geologica e indagini geodiagnostiche da parte dell’impresa esecutrice” e la determinazione dirigenziale n. 43 del 5 luglio 2016 avente ad oggetto “Decreto del presidente della Giunta Regionale n. 215 del 31 luglio 2012 – Comune di Campobasso – “ Nuova Scuola Materna via Crispi via Berlinguer” – Importo finanziamento euro 1.151.500,00 – presa d’atto incarico professionale per consulenza geologica e indagini geognostiche da parte dell’impresa esecutrice”.
Secondo l'Antitrust “gli affidamenti in subappalto degli incarichi di redazione delle relazioni geologiche relative a due opere di edilizia scolastica, autorizzati dalla Città di Campobasso con le determinazioni citate, risultano in contrasto con i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nonché in contrasto con l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che espressamente dispone che l’affidatario di un appalto pubblico non può avvalersi, in alcun caso, del subappalto per l’ottenimento delle relazioni geologiche”.
Infatti, l’art. 31, comma 8, sopra citato dispone che “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”