Bioedilizia

Antitrust: no agli incentivi per l’utilizzo della sansa di oliva a fini energetici

Tali incentivi potrebbero comportare una crescita artificiosa dei prezzi della sansa, turbando le condizioni di approvvigionamento degli altri settori industriali che ricorrono alla stessa materia prima

martedì 10 marzo 2015 - Redazione Build News

sansa_oliva

L’inclusione, tra le materie destinatarie di incentivi economici per la produzione di energia rinnovabile e biocarburanti, della sansa di oliva può generare delle rilevanti distorsioni sui mercati dei prodotti per i quali si utilizza la sansa come fattore produttivo.

È il parere dell'Antitrust espresso in una segnalazione ai presidenti di Senato e Camera e al ministro dello Sviluppo economico, pubblicata sul Bollettino n. 7 del 9 marzo 2015.


DM 6 LUGLIO 2012. Il Decreto ministeriale 6 luglio 2012, di attuazione all’art. 24 del Decreto Legislativo n. 28/11 - recante le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili - ha incluso, all’Allegato 1, Tabella 1.A, punto 3, “i sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata)” tra i “sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto”.

I RILIEVI DELL'ANTITRUST. A questo proposito, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato osserva che la sansa di oliva costituisce un sottoprodotto della lavorazione dell’olio di oliva che ha modalità di impiego alternative a quello energetico, ad esempio per la produzione dell’olio di sansa. Gli incentivi economici riconosciuti per l’utilizzo della sansa a fini energetici potrebbero comportare dunque una crescita artificiosa dei prezzi della sansa, turbando le condizioni di approvvigionamento degli altri settori industriali (in modo particolare quello alimentare) che ricorrono alla stessa materia prima.

Questa valutazione sull’effetto distorsivo dell’incentivazione per l’uso energetico della sansa è peraltro in linea con il principio dell’utilizzo a cascata delle biomasse indicato dalla Commissione Europea nella Comunicazione COM (2014)14 final, in base alla quale è opportuno indirizzare tali prodotti verso l’impiego energetico solo qualora non vi siano sbocchi di mercato alternativi.

EMENDARE L’ART. 33, COMMA 5, DEL D.LGS N. 28/11 E L’ALLEGATO 1, TABELLA 1.A, PUNTO 3, DEL DECRETO 6 LUGLIO 2012. L’Antitrust è già intervenuta in passato per segnalare la preferibilità, dal punto di vista concorrenziale, dell’individuazione di regimi di incentivazione per la produzione di energia da biomasse che trovino applicazione per i soli rifiuti e sottoprodotti che non abbiano altra utilità produttiva o commerciale al di fuori di un loro impiego per la produzione di energia. L'Autorità ripropone quindi la proposta di emendamento dell’articolo 33, comma 5, del Decreto Legislativo n. 28/11 nel senso sopra indicato, auspicando altresì una modifica dell’Allegato 1, Tabella 1.A, punto 3, del Decreto 6 luglio 2012, al fine di eliminare il riferimento generico alle sanse nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti.

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