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Antitrust sanziona due società del gruppo Facile.it per 7 milioni di euro

Secondo l’Autorità, Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. e Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A. hanno adottato pratiche commerciali scorrette ingannevoli e aggressive

mercoledì 13 ottobre 2021 - Redazione Build News

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento istruttorio su due pratiche commerciali scorrette in materia di comparazioni e preventivazioni nei settori finanziario e assicurativo, realizzate attraverso il sito Facile.it. Sono state, dunque, irrogate sanzioni per 1.050.000 euro a Facile.it Mediazione Creditizia S.p.A. e per 5.950.000 euro a Facile.it Broker di Assicurazioni S.p.A.

La prima pratica, di natura ingannevole, in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, è relativa al fatto che non veniva chiarito che i risultati della comparazione dei prestiti sono provvisori, in quanto è demandata ai singoli istituti finanziatori ogni valutazione sul merito creditizio del singolo utente, con possibile peggioramento delle condizioni economiche proposte in fase di preventivo. Si tratta di un’informazione fondamentale che attiene alle effettive condizioni contrattuali, in grado quindi di incidere sulla scelta del consumatore. Con riferimento alle polizze RC Auto, invece, non si evidenziava in modo adeguato che Prima Assicurazioni S.p.A. è una società di intermediazione, e non una compagnia assicurativa, e che essa offre polizze con risarcimento in forma indiretta.

La seconda pratica, di natura aggressiva, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, consiste nell’aver proposto al consumatore in modo insistente, tramite l’utilizzo di pop up automatici, una polizza assicurativa abbinata ai prestiti personali anche a soggetti che in un primo momento avevano manifestato la volontà di non stipulare la polizza stessa. Inoltre, sia per i prestiti sia per le polizze RC Auto, viene effettuata una vera e propria attività di sollecitazione contattando telefonicamente anche coloro che non avevano espressamente chiesto di essere richiamati, limitandosi a salvare il preventivo. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato tale condotta è idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore, in quanto la sollecitazione non richiesta rispetto a un preventivo salvato, per il quale l’interesse potrebbe essere venuto meno con il tempo, costituisce una forma di pressione indebita, in grado di condizionarne le scelte.

Il testo del provvedimento è disponibile in allegato.

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