Martedì scorso abbiamo dato conto della nota con la quale l'Enea ha precisato che l'invio di Attestati di prestazione energetica (A.P.E.) privi della compilazione della sezione “Riferimenti” può essere accettata dalle Regioni, nelle more della disponibilità delle informazioni utili all’adempimento (LEGGI TUTTO).
Dopo tale nota, l'Enea – a causa della contrarietà della Regione Veneto - ha deciso di rendere disponibile a Mise e Regioni l’algoritmo per la compilazione della sezione “Riferimenti”.
Ecco il nuovo comunicato dell'Agenzia:
“La tenacia con cui l’Ufficio della Regione Veneto, competente per la gestione degli attestati della prestazione energetica (APE), continua a individuare nell’Enea l’unico responsabile delle difficoltà che sono sorte alla luce delle disposizioni del paragrafo 5.2.2, dell’Allegato 1, del DM 26 giugno 2015 “ …. Linee guida nazionali …”, richiede ulteriori chiarimenti, complementari al focus ‘Chiarimenti in merito alla comparazione della prestazione energetica con i corrispondenti valori medi di edifici simili’ pubblicato il giorno 10 aprile su questa pagina.
Si dà atto al predetto Ufficio, di operare correttamente e nel pieno rispetto delle disposizioni normative, ma si rileva che lo stesso omette di considerare, in quanto non scritti, gli accordi raggiunti da Regioni, Mise ed Enea nei numerosi incontri avvenuti in sede di Coordinamento interregionale per l’energia, per la predisposizione del SIAPE (Sistema informativo nazionale per la gestione degli APE), a cui ha attivamente partecipato, nonché le problematiche connesse emerse in tali incontri.
Come già riportato nel focus sopra citato, il SIAPE è stato reso disponibile solo dalla metà di febbraio dell’anno in corso e ha richiesto un importante e lungo lavoro di coordinamento e condivisione con le Regioni, al fine di assicurare la massima compatibilità con i sistemi regionali esistenti.
Non si può non riscontrare che, dal primo Aprile 2017, solo la Regione Veneto ha, fin qui, posto un diniego all’accettazione degli APE non conformi alle disposizioni del paragrafo 5.2.2, dell’allegato 1, del DM 26 giugno 2015. Inoltre, se può essere significativo, solo la Regione Veneto si è dichiarata non disponibile ad utilizzare il SIAPE nella versione finale, così come definito con il pieno accordo di tutte le altre Regioni e del Mise.
Ciò premesso, sono necessarie precisazioni più tecniche.
Dalla lettura delle disposizioni normative vigenti emerge quanto segue:
- nella prima pagina dell’APE, nella sezione “Riferimenti”, deve essere indicato l’indice di prestazione energetica (EPgl,nren) e la classe energetica corrispondente (Z), quali valore medi di edifici simili;
- per individuare questi parametri medi è necessario, innanzitutto, tenere conto dei servizi energetici presi in considerazione (riscaldamento, produzione di ACS, raffrescamento, ventilazione, illuminazione e trasporto), in piena analogia con l’edificio di cui si sta attestando la prestazione;
- altri riferimenti importanti sono la tipologia costruttiva, dato non presente nel modello dell’APE, la zona climatica, le dimensioni dell’ immobile e la sua esposizione;
- una volta individuato il valore dell’indice di prestazione medio dell’edificio simile, occorre determinare la classe energetica che si ottiene dividendo il suddetto indice per il valore dell’EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che è il dato di riferimento che caratterizza l’edificio ma non è riportato nell’attuale modello dell’APE.
Per favorire il rispetto delle disposizioni normative, ENEA ha chiesto di implementare nel formato standard XML le informazioni mancanti (EPgl,nren,rif,standard (2019/21) e tipologia costruttiva) in fase di trasmissione dei dati da parte dei professionisti ai sistemi informativi regionali. La proposta è stata accolta dai produttori di software commerciali.
Parallelamente ENEA ha definito un algoritmo per la determinazione dei parametri medi di confronto in relazione al progressivo popolamento dei sistemi informativi ragionali attraverso la ricezione del file XML.
Al fine di garantire la migliore informazione ai cittadini, vero obiettivo posto dalle direttive europee in materia da cui deriva la normativa nazionale in questione, è opportuno che il valore medio dell’indice di prestazione energetica sia determinato su base regionale. Solo in questo modo si può tener conto correttamente della tipologia costruttiva.
In data odierna, nel pieno soddisfacimento di quanto disposto nel paragrafo 5.2.2, dell’allegato 1, del DM 26 giugno 2015, che prevede che l’ENEA fornisca le informazioni utili all’adempimento dell’obbligo di compilazione della sezione “Riferimenti” dell’APE e delle considerazioni sopra esposte, abbiamo reso disponibile a MISE e Regioni l’algoritmo sopra menzionato.”
Leggi anche: “ENEA: la sezione 'Riferimenti' dell'Attestato di prestazione energetica può non essere compilata”