Anche un utile apparentemente modesto “può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico”.
Lo ha ricordato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) nella sentenza n. 2044/2020, pubblicata il 30 ottobre, avente ad oggetto il ricorso da parte di imprese raggruppate collocatesi in graduatoria al secondo posto, che hanno impugnato la determinazione n. 50 del 30.04.2020, con la quale il Comune di Casatenovo ha aggiudicato al costituendo raggruppamento controinteressato la gara avente per oggetto l’incarico tecnico inerente i lavori di realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado.
In questo pronunciamento il Tar Lombardia ha precisato che sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell'offerta la giurisprudenza è unanime. Infatti “al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” (ex multis TAR Lazio, Roma, II, 05/08/2020 n. 8992; Consiglio di Stato, sez. V, n. 270/2018, n. 4527/2017, n. 2556/2017, n. 607/2017, n. 242/2016 e sez. III, n. 4671/2016; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, n. 12704/2019).
In allegato la sentenza