Nell'ambito di interventi su beni culturali, il restauratore può assumere il ruolo di direttore dei lavori, oltre a quello di supporto tecnico del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale.
Lo ha precisato l'Ufficio legislativo del Mibact nel parere del 19 settembre 2018. Con una nota, pervenuta il 30 maggio scorso, la Federazione FINCO ha evidenziato l'insorgere di dubbi interpretativi relativi all'art. 22, comma 2, del decreto interministeriale n. 154 del 22 agosto 2017 recante: "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
Nello specifico in detta nota si rappresenta che "risulta non chiaro ad alcune Stazioni Appaltanti se il Restauratore possa assumere o meno la funzione di Direttore dei Lavori".
L'art. 22, comma 2 cit. recita: "La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento".
IL PARERE DEL MIBACT. “La norma”, osserva l'Ufficio legislativo del Mibact, “riproduce quanto già previsto dall'art. 147, comma 6, codice dei contratti pubblici.
Il tenore letterale della stessa appare a questo Ufficio da intendere nel senso di ritenere che, nell'ambito di interventi su beni culturali, il restauratore possa assumere il ruolo di direttore dei lavori (oltre a quello di supporto tecnico del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale).
L'interpretazione prospettata è confortata dalla previsione del D.M. n. 86 del 2009, allegato A sub C, che, nell'individuare i profili di competenza dei restauratori, ricomprende anche quelli di “direzione dei lavori, direzione operativa nell'ambito di direzione lavori, supporto tecnico alle attività del responsabile del procedimento”.
La norma precisa, peraltro, che, in considerazione della tipologia di lavori, detti ruoli possano essere assunti anche da altro professionista di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, in possesso di adeguata professionalità. Ove poi, eventualmente, si riscontri la necessità del concorso di più professionalità, tra quelle considerate dall'art. 22, comma 2, si ritiene che possa essere disposto il loro intervento congiunto nella conduzione dei lavori secondo le rispettive aree di competenza”.