L’Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP) ha trasmesso all'Autorità anticorruzione (ANAC) una risoluzione con la quale ha ritenuto non sussistente per gli enti locali l’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui all’art. 33, comma 3-bis, del Codice dei Contratti Pubblici in relazione agli affidamenti dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi, in considerazione della qualificabilità degli stessi come concessioni di servizi pubblici.
Con il Comunicato del Presidente del 22 dicembre 2015 (IN ALLEGATO), pubblicato oggi, l'Anac illustra la propria posizione sulla questione, affermando che “in generale, l’assenza di un prezzo al mercato, l’inelasticità della domanda all’aggio praticato, il carattere prevalentemente strumentale dell’attività prestata dall’agente della riscossione e l’entità ridotta di rischio sopportato dallo stesso fanno propendere per la natura di appalto degli affidamenti in parola, con conseguente applicazione dell’obbligo di centralizzazione degli acquisti di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici”.
Tuttavia “laddove, per lo specifico contenuto del rapporto contrattuale, lo stesso risulti inquadrabile nel modulo concessorio, in osservanza dei principi stabiliti dall’ordinamento nazionale ed europeo e dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, potrà ritenersi non applicabile il disposto di cui al comma 3-bis dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici”. In proposito, l'Autorità evidenzia che “proprio nel caso dei servizi che teoricamente potrebbero rientrare nel modello concessorio, l’aggregazione degli acquisti potrebbe dare i maggiori vantaggi per i comuni medio-piccoli. Infatti, al rischio trasferito e agli investimenti richiesti all’affidatario potrebbero essere associate rilevanti economie di scala, di cui i singoli comuni potrebbero beneficiare ottenendo un aggio inferiore e una migliore qualità del servizio”.
L'Anac ricorda come “lo stesso art. 52, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 446/97 preveda espressamente la possibilità che i comuni procedano a forme aggregative (convenzioni, consorzi, unioni di comuni e comunità montane) per l’attività di accertamento delle imposte locali”.