Sentenze

Appalti, Consiglio di Stato: le procedure sotto i 40.000 euro non si possono frazionare

Palazzo Spada censura il modus procedendi che scardina il principio di corretta programmazione del fabbisogno a livello aziendale, e che di fatto vanifica l’utilizzo di strumenti e procedure contrattuali coniate dal Codice dei contratti pubblici quali, ad es., l’accordo quadro

venerdì 28 maggio 2021 - Redazione Build News

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Il contenzioso in oggetto concerne una serie di procedure negoziate, tutte aventi a oggetto la fornitura di apparecchi acustici retroauricolari, condotte telematicamente dai direttori dei vari distretti sanitari, in attuazione della nota prot. n. 4998 del 26.2.2020 della Direzione Strategica della ASL BA, la quale, anche al fine di garantire tempestiva risposta ai bisogni espressi dai pazienti a seguito della sospensione determinata dalla emergenza sanitaria, ha disposto che “i Direttori dei Distretti pongano in essere in autonomia le procedure ad evidenza pubblica necessarie a garantire il rispetto delle indicazioni regionali in materia di approvvigionamento ed erogazione degli ausili di cui agli elenchi 2A e 2B, allegato 5 del D.P.C.M. 12/01/2017, anche in relazione alle esigenze di singoli assistiti nelle more della conclusione delle eventuali gare 'ponte' aziendali”.

Tutte le procedure negoziate, poi concretamente avviate, hanno avuto ad oggetto forniture di importo inferiore ai 40.000 euro.

Con la sentenza n. 3974/2021 pubblicata il 21 maggio, la terza sezione del Consiglio di Stato rileva che “Il risultato è stato il frazionamento del fabbisogno aziendale, non solo su base locale, ma anche su base temporale, posto che si è consentito l’utilizzo di una serie parallela di procedure di affidamento diretto (come spiegato dal TAR la previa consultazione e la competizione sul prezzo delle imprese invitate è solo il frutto di un autovincolo del distretti), nell’ambito del territorio dell’Azienda sanitaria, per importi “estensibili” sino a 40.000 euro, teoricamente replicabili una volta che il fabbisogno torna a riquotarsi in sede locale”.

Secondo Palazzo Spada “E’ evidente che un siffatto modus procedendi scardina il principio di corretta programmazione del fabbisogno a livello aziendale, e di fatto vanifica l’utilizzo di strumenti e procedure contrattuali coniate dal codice dei contratti pubblici quali, ad es., l’accordo quadro di cui all’art. 54; comunque eludendo, in assenza di ragioni oggettive, l’applicazione di procedure di evidenza pubblica maggiormente strutturate e garantiste, che invece si applicherebbero ove l’acquisto fosse centralizzato in capo all’Azienda sanitaria”.

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