Ai fini dell’aggiudicazione di un appalto di fornitura di servizi di carattere intellettuale, di formazione e di consulenza, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare un criterio che consenta di valutare la qualità delle squadre proposte in concreto dagli offerenti ai fini dell’esecuzione di tale appalto, criterio che tiene conto della costituzione della squadra nonché dell’esperienza e dei curricula dei suoi membri.
Tale possibilità è ammessa dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con la sentenza del 26 marzo 2015, sulla causa C-601/13.
ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DIRETTIVA 2004/18. Preliminarmente, la Corte Ue osserva che l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18 prevede che l’«offerta economicamente più vantaggiosa» debba essere individuata «dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice» e concede quindi a detta amministrazione aggiudicatrice un più ampio margine discrezionale.
Inoltre il considerando 46, terzo comma, della direttiva 2004/18 precisa che, per i casi in cui l’appalto deve essere attribuito all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, va ricercata l’offerta che «presenta il miglior rapporto qualità/prezzo», il che è quindi idoneo a rafforzare il peso dell’elemento qualitativo nei criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici.
I CRITERI NON SOLO ELENCATI IN MODO TASSATIVO. I criteri che possono essere accolti dalle amministrazioni aggiudicatrici per stabilire quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa non sono elencati in modo tassativo dall’articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2004/18. Tale disposizione lascia pertanto alle amministrazioni aggiudicatrici la scelta dei criteri di aggiudicazione dell’appalto che esse intendono adottare. Tuttavia, tale scelta non può riguardare criteri diversi da quelli destinati a individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. A tal fine l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18 impone espressamente che i criteri di aggiudicazione siano collegati all’oggetto dell’appalto.
LA QUALITÀ DELL’ESECUZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO PUÒ DIPENDERE IN MODO DETERMINANTE DAL VALORE PROFESSIONALE DELLE PERSONE INCARICATE DI ESEGUIRLO. La Corte di giustizia Ue evidenzia inoltre che la qualità dell’esecuzione di un appalto pubblico può dipendere in modo determinante dal valore professionale delle persone incaricate di eseguirlo, valore costituito dalla loro esperienza professionale e dalla loro formazione.
Ciò si verifica a maggior ragione qualora la prestazione oggetto dell’appalto sia di carattere intellettuale e riguardi servizi di formazione e consulenza.
SQUADRA. Allorché un appalto dev’essere eseguito da una squadra, sono determinanti al fine di valutare la qualità professionale di tale squadra le competenze e l’esperienza dei suoi membri. Tale qualità può essere una caratteristica intrinseca dell’offerta ed essere collegata all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18.
Di conseguenza, detta qualità può comparire come criterio di aggiudicazione nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.