Fisco

Appalti, da oggi 18 ottobre 2018 in vigore obbligo del DGUE elettronico

Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre 2018, il Documento di gara unico europeo deve essere predisposto esclusivamente in via elettronica

giovedì 18 ottobre 2018 - Redazione Build News

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Per tutte le procedure di gara bandite a partire da oggi 18 ottobre 2018, il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere predisposto esclusivamente in via elettronica, secondo le regole tecniche emanate ai sensi dell’art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici da AgID.

Eventuali DGUE elaborati secondo formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto.

I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO. Il DGUE è un modello di autodichiarazione che l’operatore economico deve compilare al fine di fornire una prova documentale e preliminare dell’idoneità a partecipare alla gara di appalto, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi (cfr. art. 85 del Codice dei contratti, d.lgs. n. 50/2016, che ha recepito integralmente il contenuto dell’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE).

Con la suddetta dichiarazione, la stazione appaltante prende atto che l’operatore economico non si trova in una di quelle situazioni per le quali è prescritta l’esclusione e soddisfa i pertinenti criteri di selezione.

Il DGUE è stato elaborato al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei concorrenti derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione e di semplificare i relativi controlli da parte dell’amministrazione.

Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzabile per qualsiasi appalto, incluse le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, per le quali l’amministrazione è comunque obbligata ad accettare il modello.

L’introduzione del Documento unico assolve, infatti, ad una funzione di semplificazione, tanto che è stato ritenuto elemento sufficiente a desumere la volontà dell’impresa di partecipare alla gara, senza necessità di imporre la inutile duplicazione di documenti dal contenuto sostanzialmente analogo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2011, n. 6777).

Ne consegue che «è preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di richiedere documenti e certificati comprovanti i requisiti a corredo della domanda o dell’offerta.

In via conseguenziale appare coerente ritenere che l’eventuale esclusione per difetto dei requisiti speciali (o criteri di selezione) debba essere posticipata al momento della “comprova” del possesso dei requisiti stessi, in quanto altrimenti si determinerebbe un’amputazione del procedimento, mediante anticipazione di un segmento o fase dello stesso, e soprattutto sarebbe consentito un provvedimento di esclusione senza verifica documentale, basato solo su quanto dichiarato nel DGUE» (cfr. Cons. St., V sez., n. 1283/2017).

AVVIO DEL DGUE ELETTRONICO. Da oggi 18 ottobre 2018 il DGUE deve essere reso disponibile in formato elettronico, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1, in conformità con l’obbligo delle comunicazioni elettroniche previsto dall’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).

Peraltro, il codice aveva fissato la decorrenza di tale obbligo già a partire dalla scorso 18 aprile, tuttavia, il ritardo delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione di adeguate procedure informatiche aveva determinato la necessità di un differimento dei termini, che aveva a sua volta trovato collocazione nel comunicato MIT del 30 marzo 2018.

Scaduto il termine ultimo per l’informatizzazione del DGUE, le stazioni appaltanti dovranno pertanto disporre di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o avvalersi di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, perché non potranno più richiedere all’operatore economico di trasmettere il documento su supporto informatico (ad es. pen drive, memory card o CD) all’interno della busta amministrativa.

Tanto meno sarà possibile utilizzare il DGUE in formato meramente cartaceo.

Da notare che la Commissione Europea mette gratuitamente a disposizione un servizio web a favore dei soggetti interessati a compilare il DGUE elettronicamente.

CONTENUTO DEL DGUE ELETTRONICO. Per le procedure di gara bandite dal 18 ottobre, le stazioni appaltanti, pertanto, predispongono ed accettano solo DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.

Ai sensi di tale decreto, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”, i documenti di gara devono contenere le informazioni per la compilazione del DGUE, incluso lo specifico formato utilizzato.

Inoltre, collegandosi con l’indirizzo del sito internet indicato dalla stazione appaltante, dovrebbe essere disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e specificate le modalità con le quali questo deve essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione appaltante.

Nel contesto di semplificazione, gli operatori economici devono inserire le proprie informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio, da riutilizzare eventualmente nelle procedure di appalto successive, purché le stesse siano ancora valide e pertinenti.

A tale proposito si richiama l’attenzione sul fatto che se il cd. “copia-incolla” è il modo più semplice per trasferire informazioni, ma anche il più rischioso per l’impresa.

Infatti, l’errore compilativo che sottende un possibile falso – in linea teorica riscontrabile in qualsiasi momento della procedura, se la stazione appaltante ha motivo di credere che quanto dichiarato non risponda al vero – comporta, anzitutto, l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di appalto.

Inoltre, nel caso in cui questi si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, è previsto l’avvio delle procedure per determinare l’applicazione di sanzioni amministrative (es. annotazione sul Casellario informatico) e penali. (fonte: Ance Aies Salerno)

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