Fisco

Appalti, dal 1° gennaio 2018 nuove soglie Ue

Nei settori speciali le soglie comunitarie per servizi e forniture salgono da 418mila a 443mila euro. Nei settori ordinari la nuova soglia è 5,548 milioni di euro per i lavori e 221.000 euro per i servizi

mercoledì 20 dicembre 2017 - Redazione Build News

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La Commissione europea ha fissato i nuovi importi in vigore dal 1 gennaio 2018 delle soglie per l'applicazione delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni.

I nuovi importi sono stabiliti nei Regolamenti (UE) nn. 2364, 2365, 2366 e 2367 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 19 dicembre 2017. Tali regolamenti entreranno in vigore il 1 gennaio 2018 e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. Le nuove soglie soppiantano quelle precedentemente in vigore.

Nei settori speciali le soglie comunitarie per servizi e forniture salgono da 418mila a 443mila euro.

Nei settori ordinari la nuova soglia è 5,548 milioni di euro per i lavori e 221.000 euro per i servizi.

SETTORI SPECIALI (REGOLAMENTO UE 2017/2364)

L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

1) alla lettera a), l'importo «418 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;

2) alla lettera b), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

SETTORI ORDINARI (REGOLAMENTO UE 2017/2365)

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

1) L'articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;

b) alla lettera b), l'importo «135 000 EUR» è sostituito da «144 000 EUR»;

c) alla lettera c), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR»;

2) all'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

a) alla lettera a), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR»;

b) alla lettera b), l'importo «209 000 EUR» è sostituito da «221 000 EUR».

CONCESSIONI (REGOLAMENTO UE 2017/2366)

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

DIFESA E SICUREZZA (REGOLAMENTO UE 2017/2367)

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

1) alla lettera a), l'importo «418 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;

2) alla lettera b), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».

I Regolamenti UE nn. 2364, 2365, 2366 e 2367

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