Fisco

Appalti di beni e servizi con soggetti aggregatori, ANAC aggiorna modalità acquisizione CIG

Nuove modalità informatiche a seguito della pubblicazione in Gazzetta del Dpcm 24 dicembre 2015

giovedì 11 febbraio 2016 - Redazione Build News

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Con il Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione ha stabilito le nuove modalità informatiche di acquisizione dei CIG in relazione agli obblighi di ricorso ai Soggetti aggregatori per le stazioni appaltanti, le categorie merceologiche e le soglie di importo di cui al Dpcm 24 dicembre 2015.

Ricordiamo che il Dpcm 24 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2016, individua per gli anni 2016 e 2017 le categorie di beni e servizi i cui appalti dovranno passare attraverso uno dei 35 soggetti aggregatori, e le relative soglie di obbligatorietà.

Tra le 19 categorie c'è il facility management immobili, la pulizia immobili e la manutenzione immobili e impianti (LEGGI TUTTO).

Per le categorie di beni e servizi individuate l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato.

AGGIORNAMENTO MODALITÀ OPERATIVE PER L’ACQUISIZIONE DEL CIG. Con il Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016 l'Autorità comunica che:

1. dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dPCM in premessa, i RUP delle Stazioni Appaltanti che intendono effettuare un nuovo affidamento pubblico, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, tramite la consueta procedura informatica di creazione della gara, se quest’ultima riguarda una delle categorie di cui all’art. 1 del Decreto stesso (farmaci, vaccini, stent, facility management immobili etc.) ovvero categoria merceologica differente.

2. Per affidamenti che non riguardano le categorie merceologiche in questione, è possibile procedere all’acquisizione del CIG con le consuete modalità selezionando la voce “altre categorie”.

3. Nel caso si selezionasse una categoria interessata dall’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori, il RUP dovrà dichiarare la motivazione per la quale è titolato ad acquisire un CIG, scegliendo una delle opzioni proposte nel seguito.

4. Le S.A. diverse da quelle di cui al punto 5 del presente Comunicato, dovranno selezionare “Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015". Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.

5. Le SA di cui all’art. 9 co.3 del dl 66/14 e s.m. e i. (amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale), che intendono procedere all’acquisizione di beni e servizi nelle categorie merceologiche e per importi complessivi annuali superiori alle relative soglie elencate all’art. 1 del dPCM in premessa, dovranno selezionare “Acquisto espletato mediante adesione all’iniziativa avviata dal soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015". Procederanno quindi all’acquisizione di un CIG derivato e dovranno dunque indicare il numero del CIG padre relativo alla convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile messa a disposizione dal Soggetto aggregatore di riferimento.

6. I Soggetti aggregatori che intendono realizzare una iniziativa quale convenzione, accordo quadro o fattispecie consimile o espletare una gara su delega della SA, dovranno selezionare “Stazione appaltante iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi della delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015", procedendo quindi all’acquisizione di un CIG padre secondo le consuete modalità. La SA delegante procederà successivamente all’acquisizione del CIG derivato per l’intero importo della gara.

7. Le SA di cui al punto 5 che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al DPCM art.1, ma il cui importo non raggiunge le relative soglie annuali, dovranno selezionare “Soglie massime annuali di cui all’art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d’interesse". Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità fino al raggiungimento di tale soglia di importo annuale.

8. Le SA di cui al punto 5 che intendono realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art.1, che non trovassero una iniziativa attivata da Consip ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e quest’ultimo non avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica, dovranno selezionare “Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore (di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG". Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.

9. Le SA di cui al punto 5 che intendano realizzare affidamenti nelle categorie di cui al dPCM art. 1, per rimporti inferiori alle eventuali franchigie imposte dai soggetti aggregatori per i contratti attivi, che non consenta l’adesione alle iniziative del Soggetto aggregatore di riferimento o di Consip, dovranno selezionare “Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dalle iniziative attive“. Esse potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità.

10. Verrà realizzata a breve analoga procedura per l’acquisizione di smartCIG. Per ovvi motivi le dichiarazioni di cui sopra verranno richieste direttamente in fase di acquisizione dello smartCIG (a differenza dei CIG per i quali vengono richieste in fase di creazione gara).

11. Dalla data di entrata in vigore del dPCM in premessa, non sarà più possibile acquisire smartCIG in carnet per nessuna categoria merceologica. I carnet già acquisiti in data precedente all’entrata in vigore dello stesso, andranno rendicontati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del dPCM medesimo, secondo le consuete modalità; tutti gli altri saranno annullati d’ufficio decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola.

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