Il concorrente di una gara di appalto di lavori, già al momento della partecipazione, deve essere in possesso del certificato di esecuzione lavori che comprovi i requisiti dichiarati in fase di ammissione. Pertanto l’esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria richiesta dal bando, con riserva di produrre successivamente l’attestazione riguardante il buon esito degli stessi, non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione.
Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8025/2020.
In buona sostanta, il sistema di qualificazione dei concorrenti consente di ritenere idonei ad eseguire i lavori oggetto di affidamento – e quindi di ammettere alla procedura – soltanto gli operatori economici che dimostrino di aver seguito correttamente e proficuamente opere analoghe a quelle oggetto di appalto, e di conseguenza «l’emissione del certificato di esecuzione dei lavori contribuisce in modo determinante ad integrare, anche dal punto di vista strettamente sostanziale, il possesso del requisito di qualificazione, poiché solo a seguito dell’accertamento da parte della committenza della regolare esecuzione dei lavori e del buon esito dell’appalto, esso può ritenersi definitivamente costituito». (fonte: Anci)
In allegato la sentenza