Con il parere n. 1255 del 29 marzo 2022, il MIMS ha risposto al seguente quesito: La Stazione Appaltante (SA), per la verifica dell'attestazione SOA attestante il possesso dei requisiti di qualificazione del concorrente, non deve compiere alcun controllo in merito se non quello di accertare, mediante accesso al sito ANAC, l'esattezza di tale documentazione. Per quanto concerne invece i lavori o i singoli lotti prestazionali di un'opera più complessa, di importo inferiore agli € 150.000 + IVA, come può l'SA operare altrettanto celermente la verifica del possesso dei requisiti di ordine economico e tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del DPR 207/2010? Sulla piattaforma MEPA ad esempio è presente, nel passaggio n. 4 denominato "inviti dei fornitori", la specifica sezione denominata "dettagli informativi relativi al fornitore" nella quale viene evidenziato che, l'operatore economico, può partecipare agli appalti di lavori pubblici per una determinata categoria, entro l'importo di € 150.000 + IVA poiché in possesso dei requisiti richiesti dalla predetta norma: è sufficiente effettuare tale verifica su MEPA? In caso contrario, cosa deve di preciso verificare l'SA ed eventualmente tramite quale piattaforma?
Risposta. Si premette che le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del DPR n. 207/2010 trovano ancora applicazione come previsto dalla norma transitoria contenuta all'articolo 216 comma 14 D. Lgs n. 50/2016. Secondo l'articolo 90, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro se in possesso della attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire; in questi casi, "non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti". Diversamente gli operatori economici possono partecipare qualora in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo elencati al comma 1 dell’articolo 90 del Regolamento, lett. a), b) e c). L'articolo 90 del DPR 207/2010 al comma 3 specifica, inoltre, che "I requisiti, previsti dal bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia". Ciò posto e considerato, in caso di mancanza di SOA, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 saranno svolte sulla base di quanto indicato anche dall'articolo 79 del DPR 207/2010 e, quindi, con riferimento a: - Certificati di regolare esecuzione di lavori analoghi rilasciati dal committente e sottoscritti dal direttore lavori; - Dichiarazioni annuali dei redditi, corredate dalle ricevute di presentazione, relative all’ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone; - Bilanci, corredati dalla nota di deposito, relativi all’ultimo quinquennio, per le società di capitali; - Libro dei cespiti o altra documentazione (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell’effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all’oggetto dei lavori.