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Appalti di servizi e forniture, esclusi dall'incarico di RUP i diplomati liceali: in crisi le PA locali

Le Linee guida Anac stabiliscono che per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice il Rup deve avere un diploma tecnico

lunedì 18 luglio 2016 - Redazione Build News

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I dipendenti in possesso di un diploma di liceo sono esclusi dall'incarico di Responsabile unico del procedimento (Rup) per servizi o forniture. Lo stabiliscono le Linee guida sul Rup dell'Autorità anticorruzione, che così mettono in difficoltà parecchie amministrazioni locali, per via del problema di trovare personale con diploma tecnico in strutture differenti da quella competente all'esecuzione del servizio o della fornitura.

REQUISITI E COMPITI DEL RUP NELL’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE E NELLE CONCESSIONI DI SERVIZI. Le Linee guida Anac attuative del nuovo Codice stabiliscono che il Rup è, di regola, un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, della stazione appaltante.

E’ in possesso di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:

a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di Rup o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;

b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

Il Rup è in possesso di una specifica formazione professionale soggetta a costante aggiornamento, commisurata alla tipologia e alla complessità dell’intervento da realizzare. Le stazioni appaltanti devono inserire, nei piani per la formazione, specifici interventi rivolti ai Rup, organizzati nel rispetto delle norme e degli standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.

Nello specifico:

a) Per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il Rup è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture

b) Al di sopra delle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il Rup è in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture

c) Per appalti che rivestono particolare complessità o richiedono specifiche competenze tecniche è necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o servizi (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

REQUISITI E COMPITI DEL RUP NELL’AFFIDAMENTO DI APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI. Il Rup deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:

a. alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di Rup o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo;

b. nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati.

Nello specifico, per quanto concerne gli appalti e le concessioni di lavori:

a) Per gli importi inferiori a 500.000,00 euro il Rup deve essere almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni, ecc.), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo. Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

b) Per gli importi pari o superiori a 500.000,00 euro e inferiori a 1.000.000,00 di euro il Rup deve essere in possesso di una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e ambientali, scienze e tecnologie geologiche o equipollenti e abilitazione all’esercizio della professione; abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nell’apposita sezione del relativo Albo professionale. In ogni caso deve possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

c) Per gli importi pari o superiori a 1.000.000,00 di euro il Rup deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica nelle materie indicate alla lettera b), abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo professionale. Deve, inoltre, possedere un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori.

In ogni caso, a prescindere dall’importo del contratto, si prevede che per i lavori di particolare complessità il Rup debba possedere, oltre ai requisiti di cui alla lettera c), la qualifica di Project Manager, essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Per lavori di particolare complessità si intendono tutti quei lavori:

1) ad elevato contenuto tecnologico;

2) di significativa innovatività;

3) da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche);

4) aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni ambientali e culturali, anche nel sottosuolo.

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