In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rientra nell’ambito del fisiologico funzionamento del libero mercato il progressivo aumento d’incidenza di una voce – nel caso in esame il ribasso del prezzo - nel caso in cui tutte le offerte tendano ad appiattirsi fra loro quanto alle altre voci - in questo caso, quanto ai profili tecnici concernenti le modalità di svolgimento del servizio.
In caso contrario, infatti, vi sarebbe una deviazione dalla finalità perseguita dalla norma, con una indebita sovrapposizione, rispetto alle ragioni di imparzialità ed efficienza e di libera concorrenza, di esigenze diverse, non contemplate dalle norma di riferimento.
Lo ha stabilito la prima sezione del Tar Lazio con la sentenza n. 10353/2015, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da FISE - Federazione Imprese di Servizi, Legacoop Servizi e ANSIP - Associazione Nazionale Servizi Integrati e Pulizie, che riuniscono le principali imprese italiane che operano nel settore dei servizi di pulizia, ed il cui mercato di riferimento è costituito dalle commesse pubbliche regolate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice Appalti).
RESPINTO IL RICORSO. Il ricorso chiedeva l'annullamento dell'art. 286, comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Appalti), nella parte in cui ha previsto che “Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento di cui al comma 1, lettera b) (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la seguente formula: Ci =(Pb-Pi) / (Pb-Pm), dove: Ci =coefficiente attribuito al concorrente esimo; Pb = prezzo a base di gara; Pi =prezzo offerto dal concorrente esimo; Pm=prezzo minimo offerto dai concorrenti, unitamente a ogni altro atto preparatorio, presupposto o consequenziale”. Con il citato art. 286, comma 6, è stata cioè introdotta, per i servizi di pulizia da affidare mediante offerta economicamente più vantaggiosa, una formula matematica per la determinazione dell'elemento prezzo, in sostituzione della precedente formula contenuta nel d.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117 (abrogato ai sensi dell'art. 358 comma 1, lett. b) del d.P.R. 207/2010).