È stata fissata mercoledì prossimo, 11 febbraio 2015, la data dell’udienza presso la Corte di Giustizia europea sulla causa C-61/14, relativa a una questione pregiudiziale riguardante la conformità al diritto europeo degli importi del contributo unificato in materia di appalti pubblici.
La questione pregiudiziale è stata sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale di Trento con l'ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2014, su ricorso dell’Associazione degli avvocati amministrativisti della Sicilia e dell’Associazione Amministrativisti.it.
Secondo il Tar di Trento, l'obbligo del pagamento di uno specifico contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa, in genere di entità rilevante e perfino eccessiva nella specifica materia degli appalti pubblici, potrebbe configurare una violazione dei principi della normativa comunitaria.
Il Tar Trento ha quindi trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia Ue per sottoporre la questione pregiudiziale in merito alla corretta applicazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata.
LA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CORTE UE. I giudici amministrativi trentini hanno chiesto alla Corte europea se “i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici”.
Secondo il Tar Trento, gli importi elevati del contributo unificato hanno una rilevante incidenza:
“a) sul diritto di agire in giudizio, cioè sulla libertà di scelta di ricorrere al giudice amministrativo, da parte di tutti gli operatori economici interessati al mercato dei contratti pubblici, che intendano chiedere l’annullamento di un provvedimento illegittimo;
b) sulle strategie processuali dei difensori, che saranno oltretutto condizionate anche dalla discriminazione tra operatori economici “ricchi”, per i quali resta comunque conveniente accettare l’alea della tassazione elevata a fronte della prospettiva di ottenere un rilevante beneficio economico, all’esito eventualmente favorevole del giudizio, rispetto ad operatori economici modesti, per appalti non particolarmente lucrativi, per i quali potrebbe rivelarsi non affatto conveniente anticipare le anzidette somme così sproporzionate al valore (effettivo) dell’appalto;
c) sulla pienezza ed effettività del controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e sull’osservanza dello stesso principio costituzionale di buon andamento, al quale si ricollega strumentalmente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (ex artt. 24 e 113 Cost.; art. 1 del codice del processo amministrativo; art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU) e non solo apparente.”