L'obbligo di impugnazione entro 30 giorni non si applica anche alle procedure in corso: il nuovo “rito appalti” introdotto dal nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) è valido solamente per i contratti banditi successivamente alla data del 19 aprile 2016.
Lo ha affermato il Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1415/2016 pubblicata il 3 ottobre.
Il rito speciale disciplinato dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che “il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante…”.
In proposito, il Tar Toscana nella sentenza citata ha precisato che il rito appalti disciplinato dal comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici, per l’impugnazione dei provvedimenti individuati dal precedente comma 2 bis, si applica, ai sensi dell’art. 216 dello stesso Codice dei contratti pubblici, che non contiene alcuna eccezione riferibile all’art. 204, solo alle "procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore".
L’art. 216, comma 1, del nuovo Codice Appalti (disposizioni transitorie e di coordinamento) dispone che “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
LA SENTENZA DEL TAR REGGIO CALABRIA. Ricordiamo che con la sentenza n. 829 del 23 luglio 2016, il Tar Reggio Calabria ha affermato che il suddetto rito appalti “trova immediata applicazione anche ai giudizi pendenti, trattandosi di disposizione processuale, a nulla rilevando che la gara sia stata indetta nella vigenza del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, circostanza questa ininfluente ai fini della immediata applicabilità del regime processuale riveniente dal combinato disposto dei commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 c.p.a..”