Fisco

Appalti, il punto sulla centralizzazione degli acquisti della PA

Presentato in un convegno al Mef l'avvio delle attività secondo il nuovo modello di aggregazione basato su 33 soggetti aggregatori, nuove categorie merceologiche e soglie per gli acquisti

lunedì 25 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Il 20 gennaio scorso si è tenuto nella Sala della Maggioranza del Ministero dell’Economia e delle Finanze il convegno “Acquisti trasparenti: la PA semplifica e spende meglio - I soggetti aggregatori degli acquisti e la spending review nella Sanità”, in cui è stato presentato l'avvio delle attività secondo il nuovo modello di aggregazione basato su 33 soggetti aggregatori, nuove categorie merceologiche e soglie per gli acquisti.

Il convegno è l'occasione per fare il punto – illustrato nella cartella stampa dell'incontro - sulla normativa introdotta in Italia in materia di aggregazione degli acquisti nella pubblica amministrazione.

ART. 9, DL N. 66/2014. Obbligatorietà per le PA centrali e periferiche, Regioni, enti regionali e loro consorzi o associazioni, enti del SSN, di ricorrere a Consip o altro Soggetto Aggregatore per le relative procedure di acquisto per individuate categorie di beni e servizi.

D.P.C.M. DEL 11/11/2014. Definizione requisiti per iscrizione elenco ANAC dei Soggetti Aggregatori.

D.P.C.M. DEL 14/11/2014. Istituzione del Tavolo dei Soggetti Aggregatori, funzioni ed attività.

D.M. DEL 16/12/2015. Il DM per l’assegnazione del fondo pari a 10 milioni di Euro per anno 2015 assegnato ai SA per le attività di aggregazione della spesa.

LEGGE DI STABILITÀ 2016. Il comma 494 della Legge di stabilità 2016 prevede l'introduzione di percentuali di risparmio minimo che consente l’aggiudicazione in deroga agli obblighi di cui all’art. 1, comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, riguardante le categorie merceologiche oggetto di obbligo di adesione a Consip o alle centrali di committenza regionali.

Il comma 495 estende l’obbligo di approvvigionamento tramite le convenzioni-quadro agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nonché alle agenzie fiscali. L’obbligo viene allargato ai medesimi soggetti di ricorso al mercato elettronico della PA per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

Con il comma 498 della Legge di stabilità 2016 l’obbligo di adozione dei parametri prezzo-qualità è ampliato alle società controllate dallo Stato e agli Enti Locali che siano di diritto pubblico, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari.

La Legge di stabilità 2016 stabilisce inoltre:

- la possibilità di stipulare convenzioni ex art. 26 per i Soggetti Aggregatori di cui al comma 2, art. 9 del D.L. 66/2014 negli ambiti territoriali di competenza. Ampliamento della competenza territoriale dei medesimi soggetti esclusivamente per le categorie merceologiche individuate dal D.P.C.M. di cui comma 3, art. 9 del D.L. 66/2014. (Comma 499)

- ampliamento del perimetro di obbligatorietà delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014 agli Enti Locali (Comma 499 lettera d)

- estensione della possibilità di acquisto in forma singola per tutti i comuni per fabbisogni annui inferiori a 40.000 €. Esenzione di ogni obbligo per i micro-acquisti inferiori ai 1.000 € (Comma 501)

- esenzione di ogni obbligo per i micro-acquisti inferiori ai 1.000 € per gli Enti Sanitari (Comma 503)

- ampliamento dell’ambito di competenza merceologica degli strumenti di acquisto di Consip alle attività di manutenzione (Comma 504)

- obbligo di pubblicità del programma biennale di fabbisogni di beni e servizi di importo stimato superiore ad un milione di euro annuo (Comma 505)

- definizione, attraverso un apposito decreto ministeriale, delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip (Commi 507-508)

- obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della PA, di approvvigionamento tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi informatici e di connettività disponibili presso gli stessi soggetti. Deroga, per le Regioni, ai vincoli di assunzione nei limiti del finanziamento del fondo cui al comma 9, art. 9 del D.L. 66/2014. (Comma 512)

- istituzione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei soggetti aggregatori per le categorie merceologiche di spesa sanitaria individuate in applicazione dell’art. 9, comma 3 del D.L. 66/2014 (Comma 548)

- ricorso vincolante per le stazioni appaltanti ai Soggetti Aggregatori di cui al comma 1 dell'art. 9 del DL 66/2014 nella prospettiva della razionalizzazione e standardizzazione dei fabbisogni, secondo la logica della sussidiarietà. (comma 548)

- le centrali di committenza regionali di riferimento possono individuare ai fini dell’approvvigionamento altra centrale di committenza iscritta nell’elenco dei Soggetti Aggregatori. (comma 549)

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE IL DPCM CHE IDENTIFICA CATEGORIE DI BENI E DI SERVIZI E LE SOGLIE. È in corso di pubblicazione il DPCM che identifica categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni ricorrono ai Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure per il biennio 2016/2017. Il decreto specifica quanto segue:

- Le soglie sono da intendersi come importo massimo annuo negoziabile autonomamente per ciascuna categoria dalle singole amministrazioni

- Il rilascio del CIG è subordinato all’assenza di una iniziativa attiva da parte del SSAA

- Le categorie merceologiche relative alla spesa comune di servizi possono essere rese disponibili sia in forma singola sia aggregata (unica iniziativa con diverse categorie) a seconda delle valutazioni dei SSAA

È in corso di approvazione il DPCM che prevede la partecipazione del Ministero della Salute al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori e al Comitato Guida.

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