Con la sentenza n. 582/2017 pubblicata il 18 aprile, la prima sezione del Tar Toscana si è pronunciata in merito alla decorrenza del termine per impugnare l’ammissione alla gara nel caso in cui non siano state rispettate le forme di pubblicità sul portale della stazione appaltante.
Nella sentenza viene in particolare ribadito che ai sensi del comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., aggiunto dall’art. 204 del nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), è irricevibile il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione di una gara pubblica nel quale si sollevano censure contro il provvedimento di ammissione dell’aggiudicatario che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine previsto dal citato comma 2 bis.
Ai fini della tempestività del ricorso proposto avverso l’ammissione di altro concorrente ad una gara, non rileva che la stazione appaltante non abbia provveduto alla pubblicazione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti con le modalità previste dall’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Infatti trova in ogni caso applicazione il principio secondo cui in difetto della formale comunicazione dell'atto e nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dell'atto prima della sua comunicazione formale, il termine di impugnazione decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto stesso purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato.