Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 – Serie Generale – è stato finalmente pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il nuovo Codice degli appalti entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale abrogando il vecchio codice (D.Lgs n. 163/2006).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE. L'articolo 216 reca le disposizioni transitorie e di coordinamento. Il nuovo Codice si applica (fatto salvo quanto previsto nell'articolo 216 ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice) “alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”.
ABROGAZIONE REGOLAMENTO N. 207/2010. L'articolo 217 (Abrogazioni) prevede che il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 (regolamento attuativo del vecchio Codice appalti) è abrogato “con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati”.
Tra le molte novità del nuovo Codice:
- l’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto;
- l’eliminazione della possibilità del ribasso non solo per gli oneri della sicurezza ma anche con riferimento al costo della manodopera;
- l’indicazione in sede di offerta di una terna di subappaltatori per le gare superiori alla soglia comunitaria;
- l’esclusione automatica delle offerte anomale;
- la previsione di una soglia di 1 milione di euro per l’applicazione del criterio di aggiudicazione del massimo ribasso (il Governo non ha accolto il parere del Parlamento che chiedeva una soglia di 150.000 euro);
- la possibilità di revisione prezzi;
- la limitazione al 30% del subappalto (valida non solo per la categoria prevalente, ma per tutto l’importo dell’appalto);
- l’obbligo di indicare nei contratti di subappalto – oltre al ribasso massimo del venti per cento – anche le specifiche prestazioni che verranno eseguite dal subappaltatore.
FINCO: IMPORTANTE RIFORMA. Si tratta di “previsioni molto importanti, positive ed auspicate per l’operatività delle imprese”, sottolinea la Presidente di Finco Carla Tomasi. “Una prima considerazione di ordine generale è che il disposto normativo che ne è scaturito è coerente con le principali linee di indirizzo comunitario previste dalle Direttive Europee che eravamo chiamati a recepire entro il 18 aprile”. “Un secondo positivo aspetto sempre di carattere generale – continua Carla Tomasi – è l’attenzione posta alle aree di possibile conflitto di interesse nell’ambito dell’iter di predisposizione ed aggiudicazione degli appalti”.
MANTENIMENTO DEL SISTEMA SOA PER I LAVORI SOPRA I 150.000 EURO. “Reputiamo poi positivamente, per quanto riguarda il centrale tema della qualificazione delle imprese, il mantenimento del sistema SOA per i lavori sopra i 150.000 euro anche se avremmo ritenuto più opportuno e conseguente ricomprendere nel testo le caratteristiche relative alle diverse tipologie di opere specialistiche e generali, al momento previste dall’art. 61 del Regolamento 207/2010, come peraltro autorevolmente sostenuto dal Consiglio di Stato piuttosto che rimandare ad una futura articolazione per tipologia ed importo dei lavori”. “A questo ultimo proposito la Federazione, nell’importante opera che sarà affidata ad ANAC ed al CSLLP nonché al MIT, ha già elaborato delle riflessioni circa possibili ipotesi di revisione delle categorie in base a nuove e immaginabili esigenze legate in particolare all’ambiente, all’efficienza energetica ed alla specialità delle lavorazioni”, fa sapere Carla Tomasi.
“Ai fini della trasparenza circa la reale qualificazione degli operatori, mi piace cogliere l’occasione per sottolineare – aggiunge la presidente Finco - che ANAC è recentemente ed opportunatamente intervenuta con un comunicato del 9 marzo scorso circa l’annoso problema dei trasferimenti e cessioni di aziende e rami d’azienda prevedendo che le SOA debbano acquisire una perizia firmata per tutte le operazioni che si traducano nelle fattispecie anzidette”.
OBBLIGO DI SUDDIVISIONE IN LOTTI DELLE OPERE ANCHE PER SPECIALIZZAZIONI. “Importante è anche l’enfasi che il Legislatore ha voluto porre sui due diversi nodi di assoluta rilevanza e cioè le capacità realizzative e le competenze tecniche e professionali dell’impresa ed il “favor” verso l’accesso da parte delle piccole e medie imprese attraverso l’obbligo di suddivisione in lotti (anche per specializzazioni) delle opere, coerentemente con quanto già previsto in linea di principio dalla legge 11 novembre 2011, n. 180 “Statuto delle Imprese”.
TUTELE MINIME PER LE LAVORAZIONI SUPERSPECIALISTICHE. Altre importanti misure contenute nel nuovo Codice, evidenzia la Federazione, riguardano “l’effettività della qualificazione che sola può garantire una corretta esecuzione degli appalti e la crescita di un tessuto imprenditoriale sano, come l’impossibilità di usare lavori subappaltati per qualificarsi e la previsione di tutele minime per le lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (c.d. Superspecialistiche)”.
LE OMBRE. “Tra le ombre di un Codice, che è da valutarsi positivamente - conclude la Presidente Tomasi – vi è però anche la possibilità di non ricorrere a commissari esterni nel caso dell’OEPV per importi fino alla soglia comunitaria, la possibilità che un unico concorrente si aggiudichi tutti i lotti messi in gara, e, soprattutto, la timidezza con cui è stato rafforzato il pagamento diretto dei subappaltatori e dei fornitori di beni, lavori e servizi che – sebbene ora venga garantito da una disciplina migliore di quella finora vigente - avrebbe, viceversa meritato una previsione più forte e maggiormente in linea sia con la Direttiva Europea (2014/24/UE), con la stessa Legge Delega (L 11/2016) nonché con la legge 180/2011”.
“Resta il fatto incontrovertibile – conclude Tomasi – che è stato fatto un grosso passo in avanti, le cui applicazioni operative confidiamo vengano confermate dalle prossime Linee Guida ANAC. Non posso non sottolineare l’importanza del lavoro svolto dalle Istituzioni (Consiglio di Stato compreso) a cominciare dal Governo e dal Parlamento e dai Relatori del provvedimento (Sen. Esposito e On. Mariani), che mi sento di voler pubblicamente ringraziare nell’interesse non solo e non soprattutto degli Associati, ma del complessivo futuro andamento del settore degli appalti in Italia”.
FILLEA CGIL: OMBRE PESANTI SUL PROVVEDIMENTO. “Sembra che in Consiglio dei Ministri sia accaduto qualcosa di insolito: è entrato un testo del disegno di legge di riforma del Codice degli Appalti e ne è uscito un altro, cancellando proprio gli avanzamenti fatti nel confronto parlamentare e con le parti sociali in materia di qualità e trasparenza degli appalti nel sistema delle costruzioni, con la sola eccezione positiva del ripristino del limite del 30% per i subappalti.” E’ quanto afferma il segretario generale della Fillea Cgil, secondo il quale “tutto ciò è molto grave, perché rappresenta un’ombra pesante su un provvedimento che, nel suo complesso, fa un passo in avanti nella direzione di mettere ordine e regolamentare il sistema degli appalti.”
Un’ombra che per Schiavella evidenzia "incoerenza con i principi di rendere più trasparente il mercato e più qualificate le imprese. Infatti, le principali variazioni rispetto al testo entrato in CDM riguardano una fascia di appalti fondamentale nel nostro settore, quello delle opere di importo inferiore ad 1 milione di euro. Su questo punto il testo licenziato dal CDM ha fatto pericolosi arretramenti, sia sul sistema di affidamento che su quello della qualificazione delle imprese, che resta appannaggio esclusivo delle Soa, quindi escludendo la possibilità che le stazioni appaltanti possano richiedere altri requisiti, come la storia di impresa o lo storico dei contenziosi. Ma, dulcis in fundo, si autorizza il ricorso alle gare con il massimo ribasso per opere di importo inferiore ad 1 milione di euro - che rappresentano l’80% del mercato - contrariamente a quanto chiesto con forza dalle Commissioni Parlamentari che avevano fissato tale limite a 150mila euro.”
“Siamo di fronte ad un colpo di mano senza precedenti, che sacrifica la trasparenza e la qualità sull’altare delle convenienze e delle pressioni della parte più arretrata del sistema delle imprese.”
A tutto questo “si aggiunge anche la beffa - conclude Schiavella - con un Governo che, smentendo se stesso, cancella in parte gli accordi presi dai sindacati unitari delle costruzioni con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in materia di concessioni autostradali.”
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