Con la sentenza n. 1335/2015 depositata il 14 agosto, il Tar Piemonte (Sezione Seconda) ricorda che, per i raggruppamenti temporanei, l’omessa indicazione delle quote di partecipazione ed esecuzione risulta ormai sanabile sulla base di quanto previsto dagli artt. 38 e 46 del Codice Appalti, nel testo successivo alle modifiche apportate dal d.l. n. 90 del 2014, temporalmente applicabile al procedimento in esame.
In questo senso si è già espressa l’Autorità nazionale anticorruzione con la determinazione 8 gennaio 2015 n. 1, affermando: “(…) Allo stato attuale, tenuto conto sia delle modifiche introdotte al comma 13 del citato art. 37, ad opera del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - che aveva limitato ai soli lavori la corrispondenza tra la quota di partecipazione al RTI e la quota di esecuzione - ma soprattutto dell’intervenuta abrogazione dell’intero comma, ad opera del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le indicazioni sopra richiamate devono ritenersi in parte superate. Infatti, l’obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più per i servizi e le forniture ma permane esclusivamente per i lavori, in forza del novellato art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (così come modificato dall’art. 12, comma 9 della legge da ultimo citata). L’omissione di tale tipo di dichiarazione o eventuali carenze e/o incompletezza della stessa si ritiene che possano essere sanate, dietro pagamento della prevista sanzione”.
Ad uguale conclusione deve giungersi per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, nell’ipotesi di omessa allegazione dell’atto di impegno di cui all’art. 37, ottavo comma, del Codice. Si tratta, infatti, di dichiarazione “essenziale” prescritta da una specifica norma di legge che, proprio come tale, rientra nell’ampio spettro delle incompletezze documentali suscettibili di sanatoria con le modalità stabilite dall’art. 46, comma 1-ter, del Codice.
APPALTI INTEGRATI DI LAVORI, I PROGETTISTI NON SONO TENUTI ALLA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI PRESCRITTI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI. Il Tar Piemonte ribadisce che negli appalti integrati di lavori, i progettisti indicati non assumono la qualità di concorrenti (poi contraenti) e non sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti ed agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente per i raggruppamenti temporanei.
Le regole sulla conformazione interna dei raggruppamenti e sulla qualificazione in misura maggioritaria del progettista capogruppo, ai sensi dell’art. 261, settimo comma, del Regolamento, risultano direttamente applicabili soltanto ai veri e propri raggruppamenti temporanei di progettisti e non possono essere estese in modo cogente alle ipotesi in cui la concorrente si avvalga, per l’appalto integrato, di uno staff di progettisti indicati in sede di offerta, ai quali non può imporsi il rispetto di determinate forme organizzative.
Ciò perché la ratio del precetto – osservano i giudici amministrativi torinesi - risiede nell’esigenza di assicurare all’amministrazione che il soggetto capogruppo del raggruppamento temporaneo contraente sia, in concreto, quello più qualificato in rapporto all’oggetto dell’appalto.