Nell’ambito di un appalto integrato, la redazione del progetto esecutivo costituisce l’oggetto dell’obbligazione contrattuale, sicché la richiesta della presentazione, in sede di offerta tecnica, del progetto esecutivo, oltre a confliggere con il dato normativo, si pone in contrasto con i principi del risultato, dell’accesso al mercato e del divieto di opera professionale gratuita, di cui agli artt. 1, 3 e 8 del Codice dei contratti pubblici.
È questa la massima affermata dall'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) nella delibera n. 506 approvata dal Consiglio il 6 novembre 2024 e relativa a un parere di precontenzioso richiesto dal Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) riguardo un bando di gara, contestato dall’Oice (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica), per la progettazione e la realizzazione di lavori in un centro sportivo.
Contratto misto
Secondo il Codice Appalti, ricorda l'Anac, l’appalto integrato rappresenta un contratto “misto”, che cioè ha ad affidamento appunto non solo la prestazione relativa all’esecuzione dei lavori ma anche quella relativa, esattamente, al servizio di progettazione, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica. Non a caso, gli operatori economici che decidono di partecipare alla gara devono indicare in modo distinto, in sede di offerta, il corrispettivo richiesto per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori, oltre a dimostrare la propria qualificazione per entrambe le prestazioni. L’attività di progettazione, quindi, è a carico del soggetto che sarà individuato come aggiudicatario e che dovrà realizzarla, in conformità alle esigenze della stazione appaltante, solo in seguito alla stipula del contratto.
Il progetto esecutivo non può essere richiesto già in sede di offerta
“Se la redazione del progetto esecutivo costituisce l’oggetto dell’obbligazione contrattuale, appare evidente – si legge nel parere – che la stessa non possa essere richiesta, in sede di gara, come parte dell’offerta tecnica”. Questo confonderebbe “l’oggetto del contratto”, che riguarda appunto la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori, “con l’oggetto della selezione comparativa”, che riguarda invece le migliori soluzioni tecniche proposte dai concorrenti. Si verrebbe a creare, in questo modo, una situazione in cui sarebbe la commissione di gara ad esaminare i progetti esecutivi presentati, con tempistiche dilatate, e con adempimenti ed oneri economici ingiustificatamente gravosi posti sui concorrenti, i quali sarebbero impegnati già in fase di gara in una prestazione professionale di fatto realizzata e non remunerata.
Alla luce delle specifiche disposizioni del Codice relative al ruolo del progetto di fattibilità tecnico-economica, non si può inoltre sostenere che la richiesta del progetto esecutivo come parte dell’offerta tecnica sia una scelta giustificabile dalla stazione appaltante con la necessità di comprendere la profondità delle modifiche proposte dal concorrente.
In conclusione, l'Autorità ritiene che “la richiesta di presentazione, in seno all’offerta tecnica, del progetto esecutivo non sia conforme alla normativa di riferimento e ai principi del risultato, dell’accesso al mercato e del divieto di opera professionale gratuita come definiti dagli artt. 1, 3 e 8 del d.lgs. 36/2023. La Stazione appaltante è tenuta ad annullare in autotutela la procedura di gara in oggetto, evitando, in sede di nuova pubblicazione del bando di gara, di richiedere la presentazione del suddetto progetto esecutivo in sede di offerta tecnica”.