Il requisito della regolarità contributiva è indispensabile, oltre che per la partecipazione alla gara, anche per la conclusione del contratto.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza n. 2716/2015 depositata il 3 giugno.
Secondo Palazzo Spada il requisito della regolarità dei versamenti contributivi, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del Codice Appalti (Dlgs n. 163/2006) deve permanere per tutta la durata della procedura di gara, sino alla stipula del contratto, senza alcuna soluzione di continuità e non deve essere unicamente un presupposto legittimante per la presentazione della domanda di partecipazione o per la successiva aggiudicazione.
Quanto alla tesi secondo cui il requisito della regolarità contributiva può essere presente anche solo “ad intermittenza”, una simile impostazione aprirebbe margini di tolleranza sul fronte del rispetto, da parte dell’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, degli obblighi di regolarità contributiva, in assenza di alcuna ragione giustificativa di tale deroga che possa ritenersi compatibile con gli interessi pubblici sottesi alla materia dell’affidamento di pubblici contratti.