Prevedere una soglia di sbarramento per l’offerta tecnica in una gara d’appalto è legittimo e conforme al diritto comunitario. Di conseguenza, è legittimo escludere il concorrente che non supera la soglia, laddove questa sia prevista negli atti di gara. La precisazione arriva dal Tar del Veneto, con la sentenza n. 878 del 17 settembre 2020. La fattispecie presa in considerazione dai giudici amministrativi riguardava il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di un contratto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (per l'offerta tecnica era previsto fino a un massimo di 70 punti, per l'offerta economica al massimo 30 punti).
Il disciplinare di gara stabiliva che “i soggetti partecipanti alla gara, la cui offerta tecnica non avrà raggiunto un punteggio complessivo, prima della riparametrazione, di almeno 30 punti (soglia di sbarramento), saranno automaticamente esclusi dalla gara”. La ditta ricorrente, avendo totalizzato 23 punti, era stata esclusa. Il Tar conferma la legittimità dell’esclusione partendo dalla considerazione che “nel caso in esame, data la delicatezza del servizio in questione, la scelta della stazione appaltante di inserire nel disciplinare una clausola di sbarramento per garantire la qualità della prestazione svolta non appare manifestamente illogica.”
In effetti, la Corte di giustizia europea (sez. IV, 20 settembre 2018, n. 546) ha stabilito essere conforme al diritto Ue una norma che stabilisca che le offerte presentate che non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita siano escluse dalla successiva valutazione fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo, presumendo che essa non soddisfi, in via di principio, le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice. In altri termini, la soglia di sbarramento “rappresentata dalla previsione da parte della legge di gara di un punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche” è legittima se il suo fine è “una qualità elevata delle offerte presentate”. L'unica eccezione si dà “in presenza di macroscopiche irrazionalità, di incongruenze o di palesi abnormità”.